Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina la procedura indicata all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'accesso al Fondo da parte delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al medesimo comma 7 per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo art. 26. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, ai fini dell'accesso al Fondo, le amministrazioni statali istanti devono verificare le informazioni seguenti, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: a) che le opere presentino un fabbisogno finanziario derivante esclusivamente dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022; b) che, ai sensi del comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, le stazioni appaltanti abbiano provveduto alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi e utilizzato le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data del 18 maggio 2022; c) che il cronoprogramma degli interventi indichi la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d'invito, entro il 31 dicembre 2022, e che per gli stessi risulti prevista la conclusione entro il 31 dicembre 2026 o entro la data prevista nel caso di interventi del PNRR.