Art. 2 Erogazione delle risorse 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 settembre 2021, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono assegnate ai soggetti indicati nell'allegato 1 nella misura ivi riportata. 2. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il Ministero ha riconosciuto un'anticipazione nella misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti di cui al comma 7 dell'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.