Art. 2 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 settembre 2021,
le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono  assegnate  ai
soggetti indicati nell'allegato 1 nella misura ivi riportata. 
  2. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo  2022
n. 21, il Ministero ha  riconosciuto  un'anticipazione  nella  misura
pari al 50 per cento dell'importo complessivo ammissibile  in  favore
dei soggetti di cui al comma 7 dell'art. 1-septies del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106.