Art. 2 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a: a. interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali e associazioni, anche al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche (art. 1, comma 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296); b. ulteriori iniziative di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con specifico riferimento alla: lettera f) con particolare riguardo a progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; lettera g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita; lettera h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 2. Il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia si avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'art. 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire il finanziamento di progettualita' provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei comuni per le progettualita' relative ai servizi alla persona. 4. Una percentuale non superiore al 2% della quota complessivamente riservata ad interventi relativi a compiti ed attivita' di competenza statale dall'art. 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, puo' essere destinata ad attivita' di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalita'.