Art. 2 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1  sono
destinate a sostenere, a  realizzare  e  a  promuovere  politiche  di
competenza statale per le finalita' di cui  all'art.  1,  comma  1250
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato  dall'art.
1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  con  particolare
riferimento a: 
    a. interventi che  diffondano  e  valorizzino,  anche  attraverso
opportune sinergie, le migliori iniziative in  materia  di  politiche
familiari  adottate  da  enti  pubblici  e  privati,  enti  locali  e
associazioni, anche  al  fine  di  agevolare  il  mutuo  scambio,  la
condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche
(art. 1, comma 1250, lettera q), della legge  27  dicembre  2006,  n.
296); 
    b. ulteriori iniziative di cui  all'art.  1,  comma  1250,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 con specifico riferimento alla: 
      lettera  f)  con  particolare  riguardo  a  progetti  volti  ad
assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura  economica,
ai  minori  orfani  per  crimini  domestici  e  alle  loro  famiglie,
affidatarie o adottive; 
      lettera g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in
carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche' interventi a
favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza
assistita; 
      lettera   h)    interventi    a    tutela    dell'infanzia    e
dell'adolescenza, con  particolare  riferimento  alle  situazioni  di
vulnerabilita'  socioeconomica  e  al  disagio  minorile,  anche  con
riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 
  2. Il Ministro per le pari opportunita' e la  famiglia  si  avvale,
altresi', del Fondo per le politiche della  famiglia  per  finanziare
ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e  a  promuovere
politiche a favore della famiglia ai sensi dell'art. 1,  comma  1251,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato  dall'art.
1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  3. Nella predisposizione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,
lettera  a)  e  lettera  b)  dovranno  essere  adottate  le   cautele
necessarie  per   favorire   il   finanziamento   di   progettualita'
provenienti  da  tutto  il  territorio   nazionale,   garantendo   il
coinvolgimento dei comuni per le progettualita' relative  ai  servizi
alla persona. 
  4. Una percentuale non superiore al 2% della quota complessivamente
riservata ad interventi relativi a compiti ed attivita' di competenza
statale dall'art. 1, comma 1, punto 1,  del  presente  decreto,  puo'
essere destinata ad attivita'  di  assistenza  tecnica  e  consulenza
gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti  commi
1 e 2, quando non siano disponibili presso  il  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia adeguate professionalita'.