Art. 3 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono  dirette  a
finanziare: interventi di competenza regionale e  degli  enti  locali
volti  alla  prosecuzione  di  iniziative  destinate  a  favorire  il
supporto delle  attivita'  svolte  dai  centri  per  le  famiglie  e,
nell'ambito delle competenze sociali,  dei  consultori  familiari,  a
sostegno della natalita' e  della  genitorialita';  interventi  volti
alla  promozione  di  politiche  di  benessere  familiare  attraverso
l'armonizzazione dei tempi  di  cura  della  famiglia  e  di  lavoro,
sviluppate anche tramite collaborazioni regionali e interregionali. 
  2. Le risorse finanziarie di cui all'art 1, comma 1, punto 2,  sono
ripartite tra ciascuna regione  e  provincia  autonoma  applicando  i
criteri utilizzati per la ripartizione del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, come  da  allegata  tabella  (Allegato  I),  parte
integrante del presente atto. 
  3. La quota del Fondo per le  politiche  della  famiglia  stabilita
sulla base dei criteri del presente provvedimento  per  le  Provincie
autonome Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 252.000,00  e
246.000.00 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2,
comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  A  tal  fine  la
predetta quota e' versata all'entrata del  bilancio  dello  Stato  al
capo X, capitolo 2368, art. 6. 
  4. Le regioni possono cofinanziare i progetti  e  le  attivita'  da
realizzare con almeno  il  20%  del  finanziamento  assegnato,  anche
attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a
disposizione dalle stesse regioni e dalle province  autonome  per  la
realizzazione delle citate attivita'. 
  5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  trasferisce  alle  regioni  le  risorse
secondo gli importi indicati nella tabella (Allegato 1), a seguito di
specifica  richiesta,  nella  quale  sono  indicate  le   azioni   da
finanziare come previste dalle programmazioni regionali  adottate  in
accordo  con  le  autonomie  locali,  nonche'  la   compartecipazione
finanziaria di cui al comma 4. 
  6. Alla richiesta  di  cui  al  comma  5,  da  inviare  in  formato
elettronico all'indirizzo pec  segredipfamiglia@pec.governo.it  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono essere allegati: 
    i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite  le
autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi  regionali  e
di confronto; 
    ii. scheda, compilata sulla base  di  un  format  comunicato  dal
Dipartimento per le politiche della famiglia,  concernente  il  piano
operativo delle attivita' relative alla realizzazione delle azioni da
finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole  attivita'
con indicazione dei tempi e delle modalita' di  attuazione  e  di  un
piano finanziario relativo alle attivita' stesse e  coerente  con  il
citato cronoprogramma. 
  7. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri,  provvede,  entro  quarantacinque  giorni
dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, all'erogazione  in
un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa
verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di  cui  al
comma 1. 
  8.  Le  risorse  destinate  alle  regioni  che   non   inviano   la
documentazione di cui ai commi 5 e 6  entro  il  termine  di  cui  al
medesimo comma 6 tornano nella disponibilita' del Dipartimento. 
  9. Il Dipartimento per  le  politiche  della  famiglia  provvede  a
monitorare la realizzazione  delle  azioni  e  il  conseguimento  dei
risultati, avviando un'analisi anche in termini  di  impatto  sociale
delle azioni stesse e condividendone  gli  esiti  con  le  regioni  e
l'Anci, al  fine  di  garantire  il  coordinamento  degli  interventi
nazionali, regionali e locali. A tale fine, le regioni si impegnano a
fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i  dati
e le informazioni  necessarie  all'espletamento  del  monitoraggio  e
dell'analisi di cui  al  periodo  precedente,  attraverso  l'utilizzo
della piattaforma telematica messa a  disposizione  dal  Dipartimento
stesso. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 19 luglio 2022 
 
                                                 Il Ministro: Bonetti 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2209