IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le
disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22
dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema Radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi», e, in particolare,
l'art. 50, comma 3;
Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006, recante «Norme
di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 106 del 9 maggio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2008, recante «Ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2008 n. 220 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, recante «Codice
delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
luglio 2021 n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2021 recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre
2018, con il quale e' stato approvato il Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, pubblicato nel Supplemento ordinario n.
49 alla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2018, n. 244;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e successive modificazioni;
Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 228 del 14
settembre 2020, Suppl. Ordinario n. 33;
Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 49 del 28 febbraio 2022,
Supplemento ordinario n. 8;
Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni adottati nel 1997 a Ginevra, sottoscritti dal
Ministero delle comunicazioni;
Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni adottati nel 2000 a Istanbul, sottoscritti dal
Ministero delle comunicazioni;
Visti gli atti finali delle Conferenze mondiali delle
radiocomunicazioni adottati nel 2003, e nel 2007, a Ginevra,
sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;
Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni adottati nel 2012 a Ginevra, sottoscritti dal
Ministero dello sviluppo economico;
Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni adottati nel 2015 a Ginevra, sottoscritti dal
Ministero dello sviluppo economico;
Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni adottati nel 2019 a Sharm El Sheikh, sottoscritti
dal Ministero dello sviluppo economico;
Vista la decisione 2017/2077/UE della Commissione europea che
modifica la decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello
spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso
limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per
autoveicoli nella Comunita';
Vista la decisione 2018/1538/UE della Commissione europea relativa
all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di
apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e
915-921 MHz;
Vista la decisione 2019/785/UE della Commissione europea relativa
all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che
utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga
la decisione 2007/131/CE;
Vista la decisione 2019/1345/UE della Commissione europea che
modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche
armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le
apparecchiature a corto raggio;
Vista la decisione 2020/590/UE della Commissione europea che
modifica la decisione 2019/784/UE per quanto riguarda l'aggiornamento
delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di
frequenze 24,25-27,5 GHz;
Vista la decisione 2020/636/UE della Commissione europea che
modifica la decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l'aggiornamento
delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di
frequenze 2.500-2.690 MHz;
Vista la decisione 2020/667/UE della Commissione europea che
modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l'aggiornamento
delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alle bande di
frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 MHz;
Vista la decisione 2020/1426/UE della Commissione europea relativa
all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze
5.875-5.935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi
di trasporto intelligenti (ITS) e che abroga la decisione
2008/671/CE;
Vista la decisione 2021/1067/UE della Commissione europea relativa
all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze
5.945-6.425 MHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza
fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN);
Vista la decisione 2021/1730/UE della Commissione europea relativa
all'uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0
MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1
900-1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria;
Vista la decisione 2022/179/UE della Commissione europea relativa
all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5
GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese
le reti locali a radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione
2005/513/CE;
Vista la decisione 2022/180/UE della Commissione europea che
modifica la decisione 2006/771/CE per quanto riguarda l'aggiornamento
delle condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello
spettro radio per le apparecchiature a corto raggio;
Vista la decisione ECC/DEC/(19)02 relativa a sistemi mobili
terrestri nelle gamme di frequenze 68-87,5 MHz, 146-174 MHz,
406,1-410 MHz, 410-430 MHz, 440-450 MHz e 450-470 MHz;
Vista la decisione ECC/DEC/(18)03 che abroga la Decisione ERC
(01)08 relativa alle frequenze armonizzate, alle caratteristiche
tecniche e all'esenzione da licenza individuale per i dispositivi a
corto raggio utilizzati per la rilevazione di movimenti e sistemi di
allarme operanti nella banda di frequenze 2.400 - 2.483,5 MHz;
Vista la decisione ECC/DEC/(19)04 relativa all'uso armonizzato
dello spettro, la libera circolazione e l'uso delle stazioni terrene
a bordo di aeromobili che operano con reti FSS GSO e sistemi FSS NGSO
nelle bande di frequenze 12,75-13,25 GHz (Terra-spazio) e 10,7-12,75
GHz (spazio-Terra);
Vista la decisione ECC/DEC/(18)06 relativa alle condizioni tecniche
armonizzate per le reti di comunicazione mobili/fisse (MFCN) nella
banda 24,25-27,5 GHz;
Vista la decisione ECC/DEC/(21)02 relativa alla banda di frequenze
armonizzata 76-77 GHz, alle caratteristiche tecniche, all'esenzione
da licenza individuali e alla libera circolazione e uso dei radar ad
apertura sintetica a terra ad alta definizione (HD-GBSAR);
Vista la decisione ECC/DEC/(21)01 relativa all'uso delle bande
47,2-50,2 GHz e 50,4-52,4 GHz da parte del servizio fisso via
satellite (Terra-spazio);
Vista la decisione ECC/DEC/(22)02 relativa al Regolamento per la
gestione di dispositivi radio marittimi autonomi (AMRD) in CEPT;
Vista la raccomandazione ECC/REC/(20)03 relativa agli schemi di
trama per facilitare il coordinamento transfrontaliero delle reti di
comunicazione fisse/mobili (MFCN) nella banda di frequenze
3.400-3.800 MHz;
Vista la raccomandazione ECC/REC/(19)01 relativa ad un kit di
strumenti tecnici per supportare l'introduzione del 5G, garantendo al
contempo, in modo proporzionato, l'uso delle stazioni terrene
riceventi EESS/SRS esistenti e pianificate nella banda 26 GHz e la
possibilita' di un futuro dispiegamento di tali stazioni terrene;
Vista la raccomandazione ECC/REC/(18)02 relativa alla disposizione
dei canali/blocchi di radiofrequenza per i sistemi del servizio fisso
che operano nelle bande 92-94 GHz, 94,1-100 GHz, 102-109,5 GHz e
111,8-114,25 GHz;
Vista la raccomandazione ECC/REC/(21)02 relativa a una Guida
all'applicazione delle condizioni tecniche meno restrittive (LRTC) di
cui alla decisione ECC (11)06 per garantire la protezione dei sistemi
di radiolocalizzazione militare operanti al di sotto dei 3.400 MHz
dalle small cell indoor non AAS operanti nella banda 3.400-3.800 MHz;
Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC/(70)03 che stabilisce
requisiti tecnici e regolamentari per l'uso armonizzato degli Short
Range Device (SRD) tra i paesi appartenenti alla CEPT;
Riconosciuta la necessita' di adeguare il Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze alle disposizioni adottate in materia di
attribuzione di bande di frequenze in sede internazionale;
Riconosciuta la necessita' di recepire le decisioni emanate dalla
Commissione europea in materia di armonizzazione sull' uso delle
frequenze radioelettriche;
Riconosciuta l'opportunita' di recepire decisioni e raccomandazioni
emanate dalla Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) con la finalita' di conseguire una maggiore
armonizzazione in campo europeo;
Considerate le richieste di modifica e/o integrazione alla bozza
del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze pervenute a
seguito della consultazione pubblica tramite pubblicazione della
bozza del Piano sul sito web del Ministero dello sviluppo economico
dal 20 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022;
Sentiti gli organismi di cui all'art. 50, comma 3, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), punto 1, della legge 31
luglio 1997, n. 249;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
tra 0 e 3.000 GHz di cui all'unito allegato, che fa parte integrante
del presente decreto.