IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il  Regolamento  delle  radiocomunicazioni,  che  integra  le
disposizioni  della  Costituzione  e  della  Convenzione  dell'Unione
internazionale delle  telecomunicazioni  adottate  a  Ginevra  il  22
dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   Radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi»,  e,  in  particolare,
l'art. 50, comma 3; 
  Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006, recante  «Norme
di attuazione della legge 2  aprile  1968,  n.  518,  concernente  la
liberalizzazione dell'uso  delle  aree  di  atterraggio»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 106 del 9 maggio 2006; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno  2008,  recante  «Ricognizione  in  via  amministrativa  delle
strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai  sensi
dell'art. 1, comma 8,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n.  121»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  settembre  2008  n.  220  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, recante «Codice
delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2021  n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  19  novembre  2021   recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero  dello  sviluppo  economico»,  pubblicato  nella   Gazzetta
ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  5  ottobre
2018,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  Piano  nazionale  di
ripartizione delle frequenze, pubblicato nel Supplemento ordinario n.
49 alla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2018, n. 244; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante
«Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.  228  del  14
settembre 2020, Suppl. Ordinario n. 33; 
  Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15, conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 49 del 28 febbraio  2022,
Supplemento ordinario n. 8; 
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni adottati nel  1997  a  Ginevra,  sottoscritti  dal
Ministero delle comunicazioni; 
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni adottati nel 2000  a  Istanbul,  sottoscritti  dal
Ministero delle comunicazioni; 
  Visti   gli   atti   finali   delle   Conferenze   mondiali   delle
radiocomunicazioni  adottati  nel  2003,  e  nel  2007,  a   Ginevra,
sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni; 
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni adottati nel  2012  a  Ginevra,  sottoscritti  dal
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni adottati nel  2015  a  Ginevra,  sottoscritti  dal
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni adottati nel 2019 a Sharm El Sheikh,  sottoscritti
dal Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la  decisione  2017/2077/UE  della  Commissione  europea  che
modifica la decisione 2005/50/CE  relativa  all'armonizzazione  dello
spettro radio nella banda  di  frequenze  24  GHz  ai  fini  dell'uso
limitato nel tempo  di  apparecchiature  radar  a  corto  raggio  per
autoveicoli nella Comunita'; 
  Vista la decisione 2018/1538/UE della Commissione europea  relativa
all'armonizzazione   dello   spettro   radio   per   l'utilizzo    di
apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e
915-921 MHz; 
  Vista la decisione 2019/785/UE della Commissione  europea  relativa
all'armonizzazione dello spettro radio  per  le  apparecchiature  che
utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga
la decisione 2007/131/CE; 
  Vista la  decisione  2019/1345/UE  della  Commissione  europea  che
modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni  tecniche
armonizzate  nell'ambito  dell'uso  dello  spettro   radio   per   le
apparecchiature a corto raggio; 
  Vista  la  decisione  2020/590/UE  della  Commissione  europea  che
modifica la decisione 2019/784/UE per quanto riguarda l'aggiornamento
delle  pertinenti  condizioni  tecniche  applicabili  alla  banda  di
frequenze 24,25-27,5 GHz; 
  Vista  la  decisione  2020/636/UE  della  Commissione  europea  che
modifica la decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l'aggiornamento
delle  pertinenti  condizioni  tecniche  applicabili  alla  banda  di
frequenze 2.500-2.690 MHz; 
  Vista  la  decisione  2020/667/UE  della  Commissione  europea  che
modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l'aggiornamento
delle  pertinenti  condizioni  tecniche  applicabili  alle  bande  di
frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 MHz; 
  Vista la decisione 2020/1426/UE della Commissione europea  relativa
all'uso armonizzato dello spettro  radio  nella  banda  di  frequenze
5.875-5.935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi
di  trasporto  intelligenti  (ITS)  e   che   abroga   la   decisione
2008/671/CE; 
  Vista la decisione 2021/1067/UE della Commissione europea  relativa
all'uso armonizzato dello spettro  radio  nella  banda  di  frequenze
5.945-6.425 MHz per l'implementazione di  sistemi  di  accesso  senza
fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN); 
  Vista la decisione 2021/1730/UE della Commissione europea  relativa
all'uso armonizzato delle bande di frequenze  accoppiate  874,4-880,0
MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di  frequenze  non  accoppiata  1
900-1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria; 
  Vista la decisione 2022/179/UE della Commissione  europea  relativa
all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda  di  frequenza  5
GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza  fili  comprese
le reti locali a radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la  decisione
2005/513/CE; 
  Vista  la  decisione  2022/180/UE  della  Commissione  europea  che
modifica la decisione 2006/771/CE per quanto riguarda l'aggiornamento
delle condizioni  tecniche  armonizzate  nell'ambito  dell'uso  dello
spettro radio per le apparecchiature a corto raggio; 
  Vista  la  decisione  ECC/DEC/(19)02  relativa  a  sistemi   mobili
terrestri  nelle  gamme  di  frequenze  68-87,5  MHz,  146-174   MHz,
406,1-410 MHz, 410-430 MHz, 440-450 MHz e 450-470 MHz; 
  Vista la decisione  ECC/DEC/(18)03  che  abroga  la  Decisione  ERC
(01)08 relativa  alle  frequenze  armonizzate,  alle  caratteristiche
tecniche e all'esenzione da licenza individuale per i  dispositivi  a
corto raggio utilizzati per la rilevazione di movimenti e sistemi  di
allarme operanti nella banda di frequenze 2.400 - 2.483,5 MHz; 
  Vista la  decisione  ECC/DEC/(19)04  relativa  all'uso  armonizzato
dello spettro, la libera circolazione e l'uso delle stazioni  terrene
a bordo di aeromobili che operano con reti FSS GSO e sistemi FSS NGSO
nelle bande di frequenze 12,75-13,25 GHz (Terra-spazio) e  10,7-12,75
GHz (spazio-Terra); 
  Vista la decisione ECC/DEC/(18)06 relativa alle condizioni tecniche
armonizzate per le reti di comunicazione  mobili/fisse  (MFCN)  nella
banda 24,25-27,5 GHz; 
  Vista la decisione ECC/DEC/(21)02 relativa alla banda di  frequenze
armonizzata 76-77 GHz, alle caratteristiche  tecniche,  all'esenzione
da licenza individuali e alla libera circolazione e uso dei radar  ad
apertura sintetica a terra ad alta definizione (HD-GBSAR); 
  Vista la decisione  ECC/DEC/(21)01  relativa  all'uso  delle  bande
47,2-50,2 GHz e  50,4-52,4  GHz  da  parte  del  servizio  fisso  via
satellite (Terra-spazio); 
  Vista la decisione ECC/DEC/(22)02 relativa al  Regolamento  per  la
gestione di dispositivi radio marittimi autonomi (AMRD) in CEPT; 
  Vista la raccomandazione ECC/REC/(20)03  relativa  agli  schemi  di
trama per facilitare il coordinamento transfrontaliero delle reti  di
comunicazione  fisse/mobili   (MFCN)   nella   banda   di   frequenze
3.400-3.800 MHz; 
  Vista la raccomandazione  ECC/REC/(19)01  relativa  ad  un  kit  di
strumenti tecnici per supportare l'introduzione del 5G, garantendo al
contempo,  in  modo  proporzionato,  l'uso  delle  stazioni   terrene
riceventi EESS/SRS esistenti e pianificate nella banda 26  GHz  e  la
possibilita' di un futuro dispiegamento di tali stazioni terrene; 
  Vista la raccomandazione ECC/REC/(18)02 relativa alla  disposizione
dei canali/blocchi di radiofrequenza per i sistemi del servizio fisso
che operano nelle bande 92-94 GHz,  94,1-100  GHz,  102-109,5  GHz  e
111,8-114,25 GHz; 
  Vista  la  raccomandazione  ECC/REC/(21)02  relativa  a  una  Guida
all'applicazione delle condizioni tecniche meno restrittive (LRTC) di
cui alla decisione ECC (11)06 per garantire la protezione dei sistemi
di radiolocalizzazione militare operanti al di sotto  dei  3.400  MHz
dalle small cell indoor non AAS operanti nella banda 3.400-3.800 MHz; 
  Vista  la  raccomandazione  CEPT  ERC/REC/(70)03   che   stabilisce
requisiti tecnici e regolamentari per l'uso armonizzato  degli  Short
Range Device (SRD) tra i paesi appartenenti alla CEPT; 
  Riconosciuta la  necessita'  di  adeguare  il  Piano  nazionale  di
ripartizione delle frequenze alle disposizioni adottate in materia di
attribuzione di bande di frequenze in sede internazionale; 
  Riconosciuta la necessita' di recepire le decisioni  emanate  dalla
Commissione europea in materia  di  armonizzazione  sull'  uso  delle
frequenze radioelettriche; 
  Riconosciuta l'opportunita' di recepire decisioni e raccomandazioni
emanate   dalla   Conferenza   europea   delle    poste    e    delle
telecomunicazioni (CEPT) con la finalita' di conseguire una  maggiore
armonizzazione in campo europeo; 
  Considerate le richieste di modifica e/o  integrazione  alla  bozza
del Piano nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze  pervenute  a
seguito della  consultazione  pubblica  tramite  pubblicazione  della
bozza del Piano sul sito web del Ministero dello  sviluppo  economico
dal 20 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022; 
  Sentiti gli organismi di cui all'art.  50,  comma  3,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
  Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), punto 1,  della  legge  31
luglio 1997, n. 249; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il Piano nazionale di ripartizione delle  frequenze
tra 0 e 3.000 GHz di cui all'unito allegato, che fa parte  integrante
del presente decreto.