Art. 7 
 
                             Trasparenza 
 
  1. Una sintesi delle informazioni del presente regime sara' inviata
alla  Commissione  europea  almeno  dieci  giorni  lavorativi   prima
dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui
all'allegato II del regolamento  (UE)  n.  702/2014,  come  stabilito
all'art. 9. 
  2. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver  ricevuto  il
numero di  identificazione  dell'aiuto  da  parte  della  Commissione
europea, comunque entro il 31 dicembre 2022. 
  3. Il Ministero pubblichera' il regime  dei  sostegni  sul  proprio
sito                                                         internet
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/202 fornendo le seguenti informazioni: 
    le informazioni di cui all'allegato II del  regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione o un link a queste ultime; 
    il testo integrale del regime dei sostegni, comprese le eventuali
modifiche, o un link per l'accesso a tale testo; 
    le informazioni di cui all'allegato III del regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione in merito a ciascun pagamento  individuale
di importo superiore a 60.000 euro.