Art. 7 Trasparenza 1. Una sintesi delle informazioni del presente regime sara' inviata alla Commissione europea almeno dieci giorni lavorativi prima dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014, come stabilito all'art. 9. 2. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, comunque entro il 31 dicembre 2022. 3. Il Ministero pubblichera' il regime dei sostegni sul proprio sito internet https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/202 fornendo le seguenti informazioni: le informazioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione o un link a queste ultime; il testo integrale del regime dei sostegni, comprese le eventuali modifiche, o un link per l'accesso a tale testo; le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione in merito a ciascun pagamento individuale di importo superiore a 60.000 euro.