Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  17  ottobre
2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni  attribuite
«il Commissario straordinario provvede anche a  mezzo  di  ordinanze,
nel   rispetto   della   Costituzione,    dei    principi    generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme  dell'ordinamento  europeo».
Inoltre, per  gli  interventi  ritenuti  di  «particolare  urgenza  e
criticita'», ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020, come convertito con legge n. 120 del  2020,  «i  poteri  di
ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.
189 del 2016, sono esercitabili in  deroga  a  ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea,
ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive  nn.  2014/24/UE  e
2014/25/UE»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  17  ottobre
2016, il quale  prevede  che  «(...)  e'  costituita  una  cabina  di
coordinamento  della   ricostruzione   presieduta   dal   Commissario
straordinario,  con  il  compito  di  concordare  i   contenuti   dei
provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione  uniforme  e
unitaria  in   ciascuna   regione   delle   ordinanze   e   direttive
commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del
processo di ricostruzione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno 2014  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  ha
istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   la
Struttura  di  missione  per  la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  dei
territori colpiti dal Sisma 2009; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
aprile 2021, di conferimento incarico al consigliere  Carlo  Presenti
di coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2020, di nomina del Commissario  straordinario  del  Governo
per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016,  on.  avv.  Giovanni  Legnini,  ai  sensi  dell'art.   38   del
decreto-legge n. 109  del  28  settembre  2018,  come  prorogato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2020  e
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10  gennaio
2020; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha  disposto  la
costituzione  di  Sviluppo  Italia  S.p.a.,   societa'   a   capitale
interamente pubblico, successivamente denominata  «Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.a.»,
la quale persegue, tra l'altro, lo  scopo  di  «promuovere  attivita'
produttive,    attrarre    investimenti,    promuovere     iniziative
occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare  la  domanda  di
innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» ed, altresi', «dare
supporto alle  amministrazioni  pubbliche,  centrali  e  locali,  per
quanto attiene alla programmazione finanziaria,  alla  progettualita'
dello  sviluppo,  alla  consulenza  in  materia  di  gestione   degli
incentivi nazionali e comunitari»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9
gennaio 1999,  n.  1,  prevede  che  con  apposite  convenzioni  sono
disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate  e
Invitalia, utili per la realizzazione delle attivita'  proprie  della
medesima e di  quelle,  strumentali  al  perseguimento  di  finalita'
pubbliche, che le predette  amministrazioni  ritengano  di  affidare,
anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa' e dispone
che il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con  direttiva
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
unificata Stato-regioni- autonomie locali; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'art. 1,
commi da 459 a 463, Invitalia e'  sottoposta  a  penetranti  atti  di
controllo e indirizzo da parte dello Stato, per  quanto  concerne  la
governance, l'organizzazione e l'attivita' da essa svolta; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  reca  priorita'  e  obiettivi  per  l'Agenzia
nonche' indirizzi per  il  piano  di  riordino  e  dismissione  delle
partecipazioni societarie e per  la  riorganizzazione  interna  della
stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua  l'Agenzia  quale
ente strumentale dell'Amministrazione centrale volto, tra l'altro,  a
«favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualita' elevata, in
grado di dare un contributo allo sviluppo  del  sistema  economico  e
produttivo nazionale»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
prevede che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Visto l'art. 55-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
prevede che «Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le
aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a  quelli
di rilevanza strategica per la coesione territoriale  finanziati  con
risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n.  88,  anche  mediante  finanza  di  progetto,  le  amministrazioni
centrali competenti possono avvalersi  per  le  occorrenti  attivita'
economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di  cui  all'art.
90 di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  delle
convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto  legislativo  9
gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni»; 
  Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera  b),  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, definisce l'Agenzia nazionale  per
l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale societa' in house  dello
Stato; 
  Visto con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e'  stata
disposta l'«Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo n. 50/2016,
definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni,
appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni  aggiudicatrici
nell'ambito  del  settore  pubblico,   individuando   le   condizioni
necessarie per la configurazione di un soggetto  quale  organismo  in
house di un'amministrazione pubblica; 
  Visti gli articoli 29 e 192, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
50/2016 e l'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre  2012,  n.  190,
che  disciplinano  agli  obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
  Visto il decreto del  4  maggio  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre  2018,  n.  218,
recante  «Individuazione  degli  atti  di   gestione,   ordinaria   e
straordinaria,  dell'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle  sue  controllate
dirette e  indirette,  da  sottoporre  alla  preventiva  approvazione
ministeriale»,  aggiorna  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 18 settembre 2007, tenendo conto  del  mutato  contesto  di
riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di
assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle
amministrazioni statali committenti; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
maggio 2018, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca «Aggiornamento dei contenuti
minimi delle convenzioni con  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.,  in  attuazione
dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»; 
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  n.  484
del   30   maggio   2018   dispone   l'iscrizione,   tra   le   altre
amministrazioni,  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri
nell'elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e   degli   enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei  confronti
di proprie societa' in house, di  cui  all'art.  192,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 50/2016,  in  ragione  degli  affidamenti  nei
confronti della societa' in house Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., attestando che per
Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.  5,  comma
1, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  atteso  che  la  societa'
medesima, oltre  ad  essere  partecipata  al  100%  dallo  Stato,  e'
assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo  analogo
del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   che   lo   esercita
congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  27  giugno
2017 ha approvato le modifiche agli articoli  1  e  4  dello  statuto
dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa S.p.a., deliberate dall'Assemblea  totalitaria  straordinaria
in data 7 giugno 2017; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto  il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre  misure  urgenti  per  gli  investimenti»  e  in
particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che  «Le
risorse nazionali  degli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui al  comma  1  sono  ripartite  come
segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le  annualita'  sopra
indicati, nei pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  riferiti   al   seguente
programma: 1. Interventi per le aree del terremoto  del  2009  e  del
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro
per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di
euro per l'anno 2026»; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare  l'art.
14,  intitolato  «Estensione  della  disciplina  del  PNRR  al  Piano
complementare»  nonche'  l'art.  14-bis,  recante  «Governance  degli
interventi del Piano complementare nei  territori  interessati  dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016»; 
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
che  ha  individuato  la  governance  degli  interventi   del   Piano
complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009
e del  2016,  prevedendo  che  «Al  fine  di  garantire  l'attuazione
coordinata e unitaria degli interventi  per  la  ricostruzione  e  il
rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici  del  2009  e
del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera
b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la  cabina  di
coordinamento di cui  all'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del  Dipartimento  "Casa
Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  3  maggio  2021,  nonche'  dal
sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci  del  cratere  del
sisma del 2009». 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati
per ciascun programma, intervento  e  progetto  del  Piano  nazionale
complementare (PNC), nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione (UE) n. 2021/C 58/01 recante «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC; 
  Considerato che il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 15 luglio  2021,  all'allegato  1,  ha  definito  le  «schede
progetto» relative agli investimenti complementari al PNRR,  tra  cui
la scheda progetto  relativa  agli  investimenti  complementari  alla
missione 5 - inclusione e coesione - componente 3 - Interventi per le
aree del terremoto 2009 e 2016; 
  Considerato che la Cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto- legge del 31 maggio 2021,  n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,
ha  deliberato  in  data  30  settembre  2021,  l'approvazione  e  la
contestuale  trasmissione  al  MEF  dell'atto  di  «Individuazione  e
approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal  Piano
complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del  2016
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera  b  del  decreto-legge  del  6
maggio 2021, n. 59,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio
2021, n. 108»; 
  Visto l'art. 13-ter, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2021,
n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, che, al fine  di
assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi  di  attuazione
degli  interventi  da  realizzare  tramite  le  risorse   del   Fondo
complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   nei
territori interessati dagli eventi  sismici  del  2009  e  del  2016,
autorizza il Commissario straordinario a stipulare convenzioni con la
societa' Invitalia p.a. per acquisire il supporto tecnico-operativo a
favore dei soggetti attuatori per l'attuazione degli  interventi  del
Fondo complementare al PNRR, nel limite di 2,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2022; 
  Considerato che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 31  maggio
2021,  n.  77,  prevede  che  «Alla  realizzazione  operativa   degli
interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni  centrali,
le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano  e  gli  enti
locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali,  ovvero
della  diversa  titolarita'  degli  interventi  definita  nel   PNRR,
attraverso le  proprie  strutture,  ovvero  avvalendosi  di  soggetti
attuatori esterni individuati  nel  PNRR,  ovvero  con  le  modalita'
previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; 
  Considerato che ai sensi del  comma  2  del  medesimo  art.  9  del
decreto-legge  n. 77/2021  «Al  fine  di  assicurare   l'efficace   e
tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,  le  amministrazioni
di cui al comma 1 possono avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo
assicurato per  il  PNRR  da  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica, rispettivamente, statale, regionale  e  locale  e  da  enti
vigilati»; 
  Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge  n. 77/2021
prevede, inoltre che «Per sostenere la definizione  e  l'avvio  delle
procedure   di   affidamento   ed   accelerare   l'attuazione   degli
investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal  PNRR  e
dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020
e  2021-2027»  le  amministrazioni  interessate,  mediante   apposite
convenzioni, possono «avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di
societa' in house qualificate  ai  sensi  dell'art.  38  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
  Considerato che l'art. 14 del decreto-legge n. 77/2021  estende  la
disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure  e  alle
procedure  di  accelerazione  e  semplificazione  per  l'efficace   e
tempestiva  attuazione  degli  interventi,  al  PNC,  finalizzato  ad
integrare  con  risorse  nazionali  gli  interventi  del  PNRR  e  ai
contratti istituzionali di sviluppo di cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
  Considerato che Invitalia,  in  base  al  proprio  statuto,  svolge
«attivita' strumentale dell'Amministrazione centrale dello  Stato»  e
«ha  per  oggetto  lo  svolgimento   di   attivita'   prevalentemente
finanziarie al fine dello sviluppo e della competitivita' del sistema
Paese (...). Per il conseguimento  di  tali  obiettivi,  la  societa'
opera in coerenza con  i  documenti  della  programmazione  nazionale
(...)»; 
  Considerato che il  Commissario  straordinario  e  Invitalia  hanno
consolidato nel corso del tempo rapporti di collaborazione attraverso
altri   specifici   atti   convenzionali,   tra   cui,    a    titolo
esemplificativo, la Convenzione ex art. 50, comma 3, lettera  b)  del
decreto-legge  n.  189/2016,  come   prorogata   da   Invitalia   con
comunicazione  CGRTS-0666581  del  27  dicembre  2021  stabilisce  le
modalita' di svolgimento da  parte  di  Invitalia  dell'attivita'  di
supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo -  contabile
finalizzate a fronteggiare  le  esigenze  delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato che e' stata acquisita la proposta  di  Convenzione  al
prot. n. CGRTS-0010040/2022 del 20  aprile  2022  avente  ad  oggetto
«Affidamento  dei  servizi  di  supporto  strategico  al  sistema  di
gestione e controllo in favore del soggetto attuatore Sisma 2016  per
la  realizzazione  del  Piano  complementare  al  PNRR   aree   sisma
2009-2016»; 
  Considerato  che  e'  stata  valutata   la   congruita'   economica
dell'offerta relativa alla Convenzione in  oggetto  del  soggetto  in
house Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 192, comma  2  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con nota prot.  n.  CGRTS-
P-0010208 del 21 aprile 2022; 
  Vista  l'ordinanza  19  del  27  aprile  2022  avente  ad   oggetto
«Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per
l'attrazione  di  investimenti  e  lo   sviluppo   d'impresa   S.p.a.
Invitalia: «Schema di Convenzione per l'affidamento del  servizio  di
supporto  al  sistema  di  gestione  e  controllo  in  favore   delle
amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare
al  PNRR  Sisma   2009-2016»;   «Schema   di   Convenzione   per   la
regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione  della  sub
misura  B1  «Sostegno  agli  investimenti»  e  della  sub  misura  B3
«Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»
del Programma unitario di intervento - Interventi  per  le  aree  del
terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza». 
  Vista   la    nota    della    Corte    dei    conti    prot.    n.
SCCLA-0026187-uscita-12 maggio 2022, protocollo  CGRTS-  0012037-A-13
maggio 2022, con cui sono stati formulati rilievi all'ordinanza n. 19
del 27 aprile 2022; 
  Vista  la  nota  di  riscontro  ai  predetti  rilievi,   prot.   n.
CGRTS-0012784-P-20 maggio 2022; 
  Vista  l'ulteriore  nota  inviata  in  data   odierna   con   prot.
CGRTS-0013089-P-25 maggio 2022 con cui,  a  seguito  delle  ulteriori
interlocuzioni intervenute con la Corte dei conti e' stato  richiesto
il ritiro della predetta ordinanza n. 19 del 27 aprile 2022; 
  Ritenuto altresi', opportuno approvare gli  schemi  di  convenzione
allegati alla predetta ordinanza, con due distinte ordinanze, recanti
rispettivamente:  «Schema  di  Convenzione  per   l'affidamento   del
servizio di supporto al sistema di gestione  e  controllo  in  favore
delle  amministrazioni  titolari  per  la  realizzazione  del   piano
complementare al PNRR Sisma 2009-2016» e «Schema di  convenzione  per
la regolamentazione delle attivita' di gestione  e  attuazione  della
sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»  e  della  sub  misura  B3
«Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»
del Programma unitario di intervento - Interventi  per  le  aree  del
terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza». 
  Ritenuto pertanto di approvare con la presente ordinanza lo  schema
di convenzione per la «Approvazione dello schema di  convenzione  con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti  e  lo  sviluppo
d'impresa  S.p.a.  Invitalia  per  la  «Schema  di  convenzione   per
l'affidamento del servizio di  supporto  al  sistema  di  gestione  e
controllo  in  favore   delle   amministrazioni   titolari   per   la
realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016»; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata  del  25
maggio 2022 con il coordinatore della  Struttura  di  missione  Sisma
2009, consigliere Carlo Presenti, e con le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria, nel senso suindicato; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Richiami 
 
  1. Le premesse di cui sopra  e  gli  allegati  costituiscono  parte
integrante della presente ordinanza. 
  2. Alla presente ordinanza e' allegato: 
    a) «Schema di  Convenzione  per  l'affidamento  del  servizio  di
supporto  al  sistema  di  gestione  e  controllo  in  favore   delle
amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare
al  PNRR  Sisma  2009-2016»,  in  seguito   Convenzione,   da   parte
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. Invitalia; 
    b) il Piano  generale  delle  attivita'  ed  il  disciplinare  di
rendicontazione, da considerarsi parte  integrante  dello  schema  di
Convenzione.