Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici  verficatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  Decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(nel seguito regolamento GBER); 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara compatibili con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti nei settori agricolo e  forestale  e  nelle  zone  rurali  (nel
seguito regolamento ABER); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione  del  16
dicembre 2014, e successive modifiche, che dichiara  compatibili  con
il mercato interno, in applicazione degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti a favore delle imprese attive  nel  settore  della  produzione,
trasformazione e  commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura (nel seguito regolamento FIBER); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» (nel seguito regolamento de minimis); 
  Vista la comunicazione (2014/C  204/01)  recante  gli  orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato  nei  settori  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali  2014-2020  (nel  seguito  orientamenti
agricoli); 
  Visti gli orientamenti in materia di aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C
153/01 del 29 aprile 2021; 
  Vista la decisione C(2022)1545 final del  18  marzo  2022  relativa
alla modifica della carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per
l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo  per
le misure di aiuto di stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e  successive  modificazioni  e  integrazioni
(nel seguito Quadro temporaneo Covid); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final
del 23 marzo 2022, con la  quale  e'  stato  adottato  il  «Temporary
Crisis Framework for  State  Aid  measures  to  support  the  economy
following the aggression against  Ukraine  by  Russia»  (nel  seguito
Quadro temporaneo Ucraina); 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti»  ed  in
particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che  «Le
risorse nazionali  degli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui al  comma  1  sono  ripartite  come
segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le  annualita'  sopra
indicati, nei pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  riferiti   al   seguente
programma: 1. Interventi per le aree del terremoto  del  2009  e  del
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro
per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di
euro per l'anno 2026»; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14,  rubricato
«Estensione  della  disciplina  del  PNRR  al  Piano  complementare»,
nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano
complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009
e del 2016»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto  disposto  dall'art.  1,
comma 7, del predetto  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  sono
individuati gli obiettivi iniziali, intermedi  e  finali  determinati
per ciascun programma, intervento  e  progetto  del  Piano  nazionale
complementare, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Considerato che, per l'attuazione degli interventi per le aree  del
terremoto del 2009 e 2016, l'allegato  1  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, in attuazione dell'art.
1, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
prevedeva che entro il 30 settembre 2021 la Cabina  di  coordinamento
procedesse all'individuazione degli interventi della macro  misura  B
«Rilancio economico e sociale»; 
  Considerato che la Cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
ha  deliberato  in  data  30  settembre  2021  l'approvazione  e   la
contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e  delle  finanze
dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari  di
intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti
dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2,  lettera
b del  decreto-legge  del  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14
e 14-bis del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»; 
  Preso atto che  nelle  settimane  successive  alla  delibera  della
Cabina di coordinamento del  30  settembre  2021  si  e'  svolta  una
complessa  e  approfondita  istruttoria  ai   fini   della   compiuta
individuazione dei programmi  e  dei  progetti,  delle  procedure  di
attuazione; 
  Considerato altresi'  che,  sulla  base  delle  decisioni  e  delle
indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata  tenutasi
in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire  i  criteri  di
ripartizione  delle  risorse  in   considerazione   degli   equilibri
territoriali e del danno sismico e ad approfondire  le  modalita'  di
attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle  macro
misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; 
  Considerato che per le sub-misure B1, B2 e B3 sono state elaborate,
in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale  e
con il partenariato economico  e  sociale,  delle  articolate  schede
intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi; 
  Considerato che con ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, ai  sensi
dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono  state
approvate le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo,
cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia
circolare  e  ciclo  delle  macerie»,  con  le  relative   linee   di
intervento, del «Programma unitario di interventi  per  le  aree  del
terremoto del 2009 e 2016», come definite nella delibera della Cabina
di coordinamento del 30 settembre 2021, con i  contenuti  individuati
nella nota introduttiva e nelle relative schede allegate alla  stessa
ordinanza,  e  ha  affidato  la  progettazione  delle  sub-misure   a
Invitalia  sulla  base   dello   schema   di   convenzione   allegato
all'ordinanza; 
  Considerato che la richiamata ordinanza n. 14 del 30 dicembre  2021
prevede, all'art. 2, comma 3, che, a seguito della  presentazione  da
parte di Invitalia degli  schemi  di  bando  elaborati  entro  il  28
febbraio 2022, «con  successiva  ordinanza  saranno  disciplinate  le
ulteriori modalita' attuative delle  misure  e  sara'  approvata  una
nuova Convenzione con Invitalia, necessaria per  il  prosieguo  delle
attivita'», e all'art. 3, comma 2, che con successiva ordinanza siano
approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti; 
  Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992, ha  trasmesso
gli schemi di bando  necessari  all'attuazione  delle  sub-misure  in
oggetto, elaborati entro la data sopra indicata; 
  Preso atto delle intese espresse  in  data  22  aprile  2022  nella
Cabina di coordinamento integrata dal Coordinatore della Struttura di
Missione sisma 2009, Consigliere Carlo  Presenti,  e  dai  Presidenti
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; 
  Considerato che la macro misura B ha  come  obiettivo  generale  il
sostegno e il rilancio della capacita' competitiva dei territori, che
si  persegue  attraverso  il  sostegno   all'imprenditorialita'   dei
residenti, il rafforzamento del tessuto sociale  ed  economico  e  lo
stimolo all'innovazione produttiva ed e'  articolata  nelle  seguenti
sub-misure, misure e linee di intervento: 
    a) sub-misura B1 «Sostegno agli investimenti»: ha la finalita' di
sostenere il rafforzamento delle attivita' economiche  e  produttive,
comprese quelle legate al  settore  agricolo,  all'artigianato,  alla
filiera agroalimentare, nonche' al settore farmaceutico ed ai servizi
alle imprese, e i progetti di avvio di impresa o di ampliamento delle
attivita' esistenti. La sub-misura e' cosi' articolata: 
      misura B1.1 «Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione
finanziaria»; 
      misura  B1.2  «Interventi  per  progettualita'  di   dimensione
intermedia»; 
      misura B1.3 «Interventi diffusivi di  sostegno  alle  attivita'
produttive»: 
        linea di intervento B1.3.a «Interventi  per  la  nascita,  lo
sviluppo e il consolidamento di  iniziative  micro-imprenditoriali  e
per l'attrazione e il rientro di imprenditori»; 
        linea di  intervento  B1.3.b  «Interventi  per  l'innovazione
diffusa»; 
        linea  di  intervento  B1.3.c  «Interventi  per  l'avvio,  il
riavvio e il consolidamento di attivita' economiche e per il  rientro
di quelle temporaneamente delocalizzate»; 
    b) sub-misura B2 «Turismo cultura, sport  e  inclusione»:  ha  la
finalita' di sostenere la valorizzazione del  territorio  tramite  lo
sviluppo  e  la  qualificazione  dell'economia  turistica,  creativa,
sportiva e culturale. La sub-misura e' cosi' articolata: 
      misura  B2.1  «Interventi  per  lo   sviluppo   delle   imprese
culturali, creative, turistiche, sportive, anche del  terzo  settore,
attraverso forme di sostegno a progetti di  investimento  e  progetti
collaborativi di innovazione e lo sviluppo di attrattori turistici»; 
      misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti  pubblici  per  lo
sviluppo  delle  attivita'  culturali,  creative,  sportive   e   per
l'innovazione dell'offerta turistica»; 
      misura B2.3 «Interventi per l'inclusione e innovazione  sociale
ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti  locali,  imprese  sociali,
terzo settore e cooperative di comunita'»; 
    c) sub-misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e
ciclo delle macerie»: ha la finalita' di sostenere la  valorizzazione
delle  risorse  ambientali,  forestali  e  agroalimentari  attraverso
misure specifiche e interventi di sistema  per  la  realizzazione  di
piattaforme di  raccolta  e  trasformazione  delle  risorse  naturali
locali e per aumentare l'efficienza del  processo  di  smaltimento  e
riutilizzo del ciclo delle  macerie.  Gli  obiettivi  sono  l'aumento
dell'efficacia per tutte le fasi del processo sulle risorse  naturali
(pianificazione,    coltivazione,    raccolta,    trasformazione    e
commercializzazione) e assicurare  un  notevole  valore  aggiunto  ai
prodotti trasformati in loco. La sub-misura e' cosi' articolata: 
      misura B3.1 «Costituzione di forme associative o consortili  di
gestione delle aree agro-silvo-pastorali»; 
      misura B3.2 «Realizzazione  di  piattaforme  di  trasformazione
tecnologica»; 
      misura B3.3 «Ciclo delle macerie». 
  Considerato che le sub-misure in  cui  e'  articolata  la  predetta
macro misura B saranno attuate  attraverso  l'adozione  di  specifici
bandi che opereranno nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni
previste dalla disciplina unionale in materia di aiuti  di  Stato  di
volta in volta applicabile, rappresentata dai richiamati  regolamento
GBER, regolamento ABER, regolamento FIBER e regolamento de minimis; 
  Considerato  che  le  imprese  dei  territori   interessati   dagli
interventi di cui alla macro misura B, gia' duramente  colpite  dalle
negative conseguenze economiche e sociali connesse  ai  sismi,  hanno
ulteriormente subito  gli  effetti  correlati  al  diffondersi  della
pandemia da Covid-19, con la conseguente difficolta'  nell'attuazione
di investimenti anche gia' programmati; 
  Considerata, per  quanto  esposto,  la  necessita'  di  fornire  un
adeguato sostegno alle predette imprese, volto a colmare  il  divario
di investimenti accumulato e ad accompagnarle nel percorso di ripresa
e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilita' ambientale  degli
interventi; 
  Considerato, altresi', che  la  recente  aggressione  della  Russia
contro   l'Ucraina   ha    determinato    importanti    ripercussioni
sull'economia dei Paesi dell'Unione e  quindi,  anche  dei  territori
interessati dagli interventi di cui alla piu' volte richiamata  macro
misura B, e che, pertanto, si ravvisa la necessita' di  prevedere  un
possibile sostegno alle imprese colpite dalla predetta crisi  ed  ivi
operanti, nel rispetto della disciplina unionale in materia di  aiuti
di Stato in proposito adottata dalla Commissione; 
  Tenuto conto dei piu' recenti  studi  e  analisi,  elaborati  dalle
principali associazioni di categoria italiane, riguardanti  l'impatto
del conflitto russo-ucraino sulle imprese italiane, e in  particolare
quelle ubicate nelle aree sismiche del 2009 e del 2016,  comprendenti
porzioni di territorio di quattro regioni,  Abruzzo,  Lazio,  Marche,
Umbria,  che  mettono  in  evidenza  come  il  conflitto   in   corso
rappresenti un ulteriore fattore critico per le attivita' di impresa,
gia'  alle  prese  con  l'aumento  dei  prezzi   delle   commodities,
difficolta' di reperimento di materie prime, lunghi tempi di consegna
e aumento dei costi del trasporto  via  container,  determinando  una
situazione  di  alta  incertezza  nelle  prospettive  economiche  che
rischia, entro breve tempo, in assenza di  provvedimenti  sostanziosi
di livello europeo, nazionale,  regionale,  di  portare  a  un  forte
ridimensionamento  della  produzione  industriale,  alla  chiusura  o
temporanea sospensione  dell'attivita'  di  molte  imprese,  comprese
quelle agricole, turistiche e commerciali, gia'  penalizzate  da  due
anni di limitazioni, con significative conseguenze anche  sul  fronte
occupazionale; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno consentire,  in  sede  di  attuazione
delle sub-misure in argomento e nei limiti  disposti  dalla  presente
ordinanza, l'accesso alle possibilita' offerte dal Quadro  temporaneo
Covid  e  dal  Quadro  temporaneo  Ucraina  con  la  previsione,   in
particolare,  di  uno  specifico  regime   di   aiuti   che   preveda
l'applicazione delle disposizioni recate: 
    dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid, recante misure di
sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile,  introdotta
con la comunicazione della Commissione europea C(2021)  8442  del  18
novembre 2021; 
    dalla  sezione  2.1  del  Quadro  temporaneo   Ucraina,   recante
disposizioni in merito agli aiuti di importo limitato; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata  del  25
maggio 2022 con il coordinatore della  Struttura  di  missione  Sisma
2009, Consigliere Carlo Presenti, e con le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria, nel senso suindicato; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Al fine  di  sostenere  le  imprese  nella  realizzazione  degli
investimenti programmati e di accompagnarle nel percorso di ripresa e
rinnovamento, anche in un'ottica di sostenibilita'  ambientale  degli
interventi, nonche' nel  far  fronte  alle  ripercussioni  economiche
conseguenti all'aggressione della  Russia  all'Ucraina,  la  presente
ordinanza  e'  volta  a  definire  un  regime  di  aiuti  finalizzato
all'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo Covid e del
Quadro temporaneo Ucraina richiamate in premessa agli  interventi  in
favore  delle  imprese  previsti  dalla  macro-misura   B   «Rilancio
economico  e  sociale»  del  «Programma  unitario  di  intervento   -
Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016, del Piano nazionale
complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e   resilienza»   e
individuati al comma 2. 
  2. Il regime di aiuti  di  cui  al  comma  1  e'  applicabile,  nel
rispetto di  quanto  definito  dalla  presente  ordinanza  e  con  le
modalita'  indicate  nei  singoli  bandi   attuativi,   ai   seguenti
interventi definiti  nell'ambito  della  richiamata  macro  misura  B
«Rilancio economico e sociale»: 
    misura B1.1 «Sostegno agli investimenti di  rilevante  dimensione
finanziaria»; 
    misura  B1.2  «Interventi  per   progettualita'   di   dimensione
intermedia»; 
    misura B1.3 «Interventi  diffusivi  di  sostegno  alle  attivita'
produttive»: 
      linea di intervento  B1.3.a  «Interventi  per  la  nascita,  lo
sviluppo e il consolidamento di  iniziative  micro-imprenditoriali  e
per l'attrazione e il rientro di imprenditori»; 
      linea  di  intervento  B1.3.b  «Interventi  per   l'innovazione
diffusa»; 
      linea di intervento B1.3.c «Interventi per l'avvio, il  riavvio
e il consolidamento di attivita'  economiche  e  per  il  rientro  di
quelle temporaneamente delocalizzate»; 
    misura B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese  culturali,
creative, turistiche, sportive, anche del terzo  settore,  attraverso
forme di sostegno a progetti di investimento e progetti collaborativi
di innovazione e lo sviluppo di attrattori turistici»; 
    misura B2.3 «Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed
il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali,  terzo  settore  e
cooperative di comunita'»; 
    misura  B3.2  «Realizzazione  di  piattaforme  di  trasformazione
tecnologica»; 
    misura B3.3 «Ciclo delle macerie». 
  3. Gli interventi  di  cui  al  comma  2  sono  attuati  attraverso
l'adozione di bandi operanti, in funzione delle specifiche finalita',
nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti  di  Stato
di volta in volta applicabile e  recata  dal  regolamento  GBER,  dal
regolamento  ABER  e  dal  regolamento   de   minimis.   Su   istanza
dell'impresa e con riferimento a ciascun  programma  di  investimenti
puo' essere richiesta l'applicazione delle  disposizioni  recate  dal
Quadro temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina, nel rispetto
dei limiti e delle condizioni ivi previste e di quanto  in  proposito
stabilito  dalla  presente  ordinanza,  in   base   all'articolazione
riportata nella tabella che segue. 
 
=====================================================================
|     Intervento      |        Regime temporaneo applicabile        |
+=====================+=============================================+
|misura B1.1          |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid     |
+---------------------+---------------------------------------------+
|                     |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid     |
|misura B1.2          |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina    |
+---------------------+---------------------------------------------+
|linea di intervento  |                                             |
|B1.3.a               |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina    |
+---------------------+---------------------------------------------+
|linea di intervento  |                                             |
|B1.3.b               |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina    |
+---------------------+---------------------------------------------+
|linea di intervento  |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid     |
|B1.3.c               |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina    |
+---------------------+---------------------------------------------+
|                     |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid     |
|misura B2.1          |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina    |
+---------------------+---------------------------------------------+
|                     |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid     |
|misura B2.3          |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina    |
+---------------------+---------------------------------------------+
|                     |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid     |
|misura B3.2          |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina    |
+---------------------+---------------------------------------------+
|                     |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid     |
|misura B3.3          |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina    |
+---------------------+---------------------------------------------+
 
  4. Resta fermo che l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
Quadro temporaneo Covid e al Quadro temporaneo Ucraina e' subordinata
alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea  e  alla
sua approvazione da parte della Commissione medesima.