Art. 4 Ulteriori condizioni per l'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo Ucraina 1. Al fine di sostenere le imprese aventi sede legale e/o operativa nei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016 che subiscono le ripercussioni economiche conseguenti all'aggressione della Russia all'Ucraina e/o le conseguenze delle sanzioni economiche imposte e delle contromisure di ritorsione adottate, fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dalla presente ordinanza e dai bandi di cui all'art. 1, le agevolazioni possono essere riconosciute nei limiti e alle condizioni previsti dalla sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina. 2. A fronte della realizzazione dei programmi di investimento agevolabili nell'ambito degli interventi di cui al di cui all'art. 1, comma 3, le agevolazioni possono essere concesse, indipendentemente dalla forma di aiuto prescelta e in valore nominale, nei limiti del massimale previsto dalla sezione 2.1, punto 41, lettera a), del Quadro temporaneo Ucraina. 3. Non possono in ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle agevolazioni di cui al presente articolo le persone fisiche e le entita' oggetto delle sanzioni imposte dall'Unione europea, tra cui: a) persone, entita' o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono le sanzioni; b) imprese possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione. 4. Ferme restando le limitazioni eventualmente previste da ciascun bando di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni in merito al cumulo delle agevolazioni previste dal punto 39 del Quadro temporaneo Ucraina. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono essere concesse entro il 31 dicembre 2022, fatto salvo un eventuale maggior termine di vigenza della competente sezione del Quadro temporaneo Ucraina che potra' essere disposto dalla Commissione.