Art. 4 
 
 
Ulteriori condizioni per l'applicazione delle disposizioni del Quadro
                         temporaneo Ucraina 
 
  1. Al fine di sostenere le imprese aventi sede legale e/o operativa
nei  Comuni  dei  crateri  sismici  2009  e  2016  che  subiscono  le
ripercussioni economiche  conseguenti  all'aggressione  della  Russia
all'Ucraina e/o le conseguenze delle sanzioni  economiche  imposte  e
delle contromisure di ritorsione adottate, fermo restando il rispetto
degli ulteriori limiti e condizioni previsti dalla presente ordinanza
e dai bandi  di  cui  all'art.  1,  le  agevolazioni  possono  essere
riconosciute nei limiti e alle condizioni previsti dalla sezione  2.1
del Quadro temporaneo Ucraina. 
  2. A fronte  della  realizzazione  dei  programmi  di  investimento
agevolabili nell'ambito degli interventi di cui al di cui all'art. 1,
comma 3, le agevolazioni possono essere  concesse,  indipendentemente
dalla forma di aiuto prescelta e in valore nominale, nei  limiti  del
massimale previsto dalla sezione  2.1,  punto  41,  lettera  a),  del
Quadro temporaneo Ucraina. 
  3.  Non   possono   in   ogni   caso   accedere,   direttamente   o
indirettamente, alle agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  le
persone  fisiche  e  le  entita'  oggetto  delle   sanzioni   imposte
dall'Unione europea, tra cui: 
      a) persone, entita' o organismi specificamente  indicati  negli
atti giuridici che impongono le sanzioni; 
      b) imprese  possedute  o  controllate  da  persone,  entita'  o
organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; 
      c) imprese che operano nel settore  industriale  oggetto  delle
sanzioni adottate dall'Unione  europea  in  quanto  l'aiuto  potrebbe
pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione. 
  4. Ferme restando le limitazioni eventualmente previste da  ciascun
bando di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni  in  merito  al
cumulo delle agevolazioni previste dal punto 39 del Quadro temporaneo
Ucraina. 
  5. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
concesse entro il 31 dicembre 2022, fatto salvo un eventuale  maggior
termine di vigenza della competente  sezione  del  Quadro  temporaneo
Ucraina che potra' essere disposto dalla Commissione.