Art. 5 
 
 
                        Dotazione finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  del  regime  di  aiuti  di  cui  alla  presente
ordinanza si provvede a valere sulle risorse del «Programma  unitario
di intervento - Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016, del
Piano  nazionale  complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza», nel limite dell'importo di 407 milioni di euro  come  di
seguito articolato: 
    a) interventi a valere sulla sezione 3.13 del  Quadro  temporaneo
Covid: 320 milioni di euro; 
    b) interventi a valere sulla sezione 2.1  del  Quadro  temporaneo
Ucraina: 87 milioni di euro.