Art. 5 Dotazione finanziaria 1. All'attuazione del regime di aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse del «Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza», nel limite dell'importo di 407 milioni di euro come di seguito articolato: a) interventi a valere sulla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid: 320 milioni di euro; b) interventi a valere sulla sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina: 87 milioni di euro.