Art. 2 1. Al Commissario straordinario del Governo e' attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attivita' svolta nel settore della lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze nel settore alla lotta al racket e all'usura dell'Autorita' di pubblica sicurezza. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario, previo apposito monitoraggio, propone alle competenti autorita' eventuali misure ritenute opportune. 3. Il Commissario straordinario del Governo cura, in adempimento alle direttive del Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, nonche' con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Il Commissario redige annualmente una relazione sull'attivita' svolta nella quale evidenzia il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico. La relazione e' strettamente correlata alla liquidazione della parte variabile del compenso.