Art. 2 
 
  1. Al  Commissario  straordinario  del  Governo  e'  attribuito  il
coordinamento, anche operativo, su  tutto  il  territorio  nazionale,
delle iniziative e di ogni altra attivita' svolta nel  settore  della
lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello  Stato  e  da
ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze nel settore
alla  lotta  al  racket  e  all'usura  dell'Autorita'   di   pubblica
sicurezza. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario,  previo
apposito monitoraggio, propone alle  competenti  autorita'  eventuali
misure ritenute opportune. 
  3. Il Commissario straordinario del Governo  cura,  in  adempimento
alle direttive del Governo, ogni azione  di  coordinamento,  anche  a
livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle
Nazioni Unite, nonche'  con  altri  organismi  internazionali,  ferme
restando le competenze del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e del Ministro  per  gli  affari  europei
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4. Il Commissario redige annualmente una  relazione  sull'attivita'
svolta nella quale evidenzia il raggiungimento degli obiettivi ed  il
rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  degli  interventi  ricadenti
nell'oggetto dell'incarico. La relazione  e'  strettamente  correlata
alla liquidazione della parte variabile del compenso.