Art. 4 1. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta da personale comandato dalle amministrazioni indicate nell'art. 2, comma 1, entro una quota non superiore alle trenta unita' complessive, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno. 2. Il Commissario straordinario si avvale, altresi', previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni indicate all'art. 2, comma 1. 3. Il Commissario e' autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attivita' e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno, relativamente ai compensi per il lavoro straordinario e trattamento economico di missione per il personale addetto, nonche' le spese generali d'ufficio, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'interno con proprio decreto.