Art. 4 
 
  1. Il Commissario straordinario si avvale di  una  struttura  posta
alle  sue  dirette  dipendenze,   istituita   presso   il   Ministero
dell'interno e composta da personale comandato dalle  amministrazioni
indicate nell'art. 2, comma 1, entro una  quota  non  superiore  alle
trenta unita' complessive, secondo quanto stabilito con  decreto  del
Ministro dell'interno. 
  2. Il Commissario straordinario si avvale, altresi', previa intesa,
di  personale,  mezzi  e  strutture  delle  amministrazioni  indicate
all'art. 2, comma 1. 
  3. Il Commissario e' autorizzato ad impegnare  i  fondi  occorrenti
per la propria attivita' e per il funzionamento  della  struttura  di
supporto e collegamento a  valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei
pertinenti   capitoli   di   spesa   del   Ministero    dell'interno,
relativamente ai compensi per il lavoro straordinario  e  trattamento
economico di missione per il  personale  addetto,  nonche'  le  spese
generali d'ufficio, nei limiti stabiliti dal  Ministero  dell'interno
con proprio decreto.