Art. 2 
 
  Con  successivo  provvedimento  sara'   definito   il   trattamento
economico del liquidatore ai sensi della legislazione vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi  al  competente
Tribunale  amministrativo  regionale,  ovvero  in  via  straordinaria
dinnanzi  al  Presidente  della  Repubblica  qualora   sussistano   i
presupposti di legge. 
    Roma, 8 settembre 2022 
 
                                        Il direttore generale: Vitale