IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»,  che  istituisce
nello stato di previsione del Ministero  dell'interno  il  Fondo  per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; 
  Visto l'art. 19 del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,
recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale», ed in particolare i commi  5  e  6,  concernenti  il
tutore volontario del minore straniero non accompagnato; 
  Visto  l'art.  11  della  legge  7  aprile  2017,  n.  47,  recante
«Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati», concernente l'istituzione, presso  ogni  tribunale
per i minorenni, di un elenco dei tutori volontari; 
  Visto l'art. 1, comma 882, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio  2020-2022»,  il  quale  prevede
l'incremento di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno  2020,
del Fondo per l'accoglienza dei minori  stranieri  non  accompagnati,
istituito dall'art. 1, comma 181, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, per essere destinato nei limiti dello  stanziamento  di  cui  al
comma medesimo e sulla base delle modalita' stabilite con il  decreto
di cui al successivo comma 883 per le seguenti finalita': 
    a) interventi a favore dei tutori volontari di  minori  stranieri
non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47; 
    b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50%  dei
costi sostenuti per permessi  di  lavoro  retribuiti  accordati  come
clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri
non accompagnati, fino a sessanta ore  per  tutore,  per  adempimenti
connessi con l'ufficio della tutela volontaria; 
    c) rimborso a favore dei tutori volontari delle  spese  sostenute
per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria; 
  Visto il comma 883 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, che prevede che  con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite le modalita' attuative del comma  882,  ivi  incluse  quelle
concernenti le modalita'  di  richiesta  dei  contributi  e  relativa
assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al medesimo  comma
882; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' per  la  destinazione
delle risorse,  assegnate  al  Fondo  per  l'accoglienza  dei  minori
stranieri non accompagnati, ai sensi dell'art. 1,  comma  882,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte  sul  capitolo  di  bilancio
2353 pg. 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente  decreto  e
non sono rimborsabili le spese relative a prestazioni in  favore  del
minore straniero non accompagnato che sono a carico  delle  strutture
di accoglienza individuate dall'art. 19 del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142.