Art. 2 Rimborsi per permessi di lavoro retribuiti 1. Per le ore di assenza del tutore volontario per i permessi di lavoro retribuiti di cui all'art. 1, comma 882, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al datore di lavoro privato e' rimborsabile una quota pari al 50 per cento della retribuzione pagata per la fruizione dei permessi richiesti, fruibili fino a 60 ore annue. 2. La richiesta di permesso, ai sensi del comma 1, deve essere presentata al datore di lavoro, corredata dal nulla osta del tribunale per i minorenni competente, che valuta la necessita' dell'intervento o della prestazione a favore del minore.