Art. 2 
 
             Rimborsi per permessi di lavoro retribuiti 
 
  1. Per le ore di assenza del tutore volontario per  i  permessi  di
lavoro retribuiti di cui all'art. 1,  comma  882,  lettera  b)  della
legge 27 dicembre 2019, n.  160,  al  datore  di  lavoro  privato  e'
rimborsabile una quota pari al 50 per cento della retribuzione pagata
per la fruizione dei permessi  richiesti,  fruibili  fino  a  60  ore
annue. 
  2. La richiesta di permesso, ai sensi  del  comma  1,  deve  essere
presentata  al  datore  di  lavoro,  corredata  dal  nulla  osta  del
tribunale per  i  minorenni  competente,  che  valuta  la  necessita'
dell'intervento o della prestazione a favore del minore.