Art. 3 Spese sostenute dai tutori volontari 1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto sono rimborsabili ai sensi dell'art. 1, comma 882, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su richiesta motivata e documentata dell'interessato, le spese di viaggio sostenute dal tutore volontario per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria, attestate ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a). 2. Le spese di cui al comma 1 sono interamente rimborsabili in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. 3. In caso di utilizzo di un mezzo diverso da quello pubblico, l'importo rimborsabile e' determinato in base al tasso di rimborso chilometrico calcolato sulla base dei massimali previsti dall'A.C.I. per l'anno in cui il mezzo e' stato utilizzato.