Art. 4 
 
                           Equa indennita' 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 882, lettera a), della legge 27
dicembre  2019,  n.  160,  il  tutore  volontario,  alla   cessazione
dell'ufficio,  puo'   chiedere   al   tribunale   per   i   minorenni
l'assegnazione di un'equa indennita' quando, per  il  verificarsi  di
circostanze straordinarie, le attivita' svolte nel corso della tutela
sono state caratterizzate da particolare complessita' e onerosita'. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata  al  tribunale  per  i
minorenni che ha aperto la tutela e nominato  il  tutore  volontario,
accompagnata  da  una   relazione,   sottoscritta   dall'interessato,
riepilogativa delle attivita' svolte e di ogni elemento utile per  la
valutazione della particolare complessita' e onerosita' ai sensi  del
comma 1. 
  3.  Il  giudice  delegato  dal  Presidente  del  tribunale  per   i
minorenni, considerata la durata dell'ufficio, le  attivita'  svolte,
l'onerosita' complessiva della gestione e ogni altro elemento  idoneo
a comprovare i requisiti di cui al comma 1, puo' assegnare al  tutore
volontario una somma a titolo di equa indennita', fino a  un  importo
massimo di 900 euro. 
  4. L'istanza di cui al comma 1 non e' ammissibile quando  l'ufficio
della tutela volontaria e' stato assunto nei tre mesi antecedenti  il
raggiungimento  della  maggiore  eta'  del   minore   straniero   non
accompagnato. 
  5. Il provvedimento con cui l'istanza di assegnazione e' dichiarata
inammissibile o e' rigettata e' reclamabile ai  sensi  dell'art.  739
del codice di procedura  civile,  con  ricorso  al  tribunale  per  i
minorenni che decide in camera di consiglio.