Art. 4 Equa indennita' 1. In attuazione dell'art. 1, comma 882, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il tutore volontario, alla cessazione dell'ufficio, puo' chiedere al tribunale per i minorenni l'assegnazione di un'equa indennita' quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attivita' svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessita' e onerosita'. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata al tribunale per i minorenni che ha aperto la tutela e nominato il tutore volontario, accompagnata da una relazione, sottoscritta dall'interessato, riepilogativa delle attivita' svolte e di ogni elemento utile per la valutazione della particolare complessita' e onerosita' ai sensi del comma 1. 3. Il giudice delegato dal Presidente del tribunale per i minorenni, considerata la durata dell'ufficio, le attivita' svolte, l'onerosita' complessiva della gestione e ogni altro elemento idoneo a comprovare i requisiti di cui al comma 1, puo' assegnare al tutore volontario una somma a titolo di equa indennita', fino a un importo massimo di 900 euro. 4. L'istanza di cui al comma 1 non e' ammissibile quando l'ufficio della tutela volontaria e' stato assunto nei tre mesi antecedenti il raggiungimento della maggiore eta' del minore straniero non accompagnato. 5. Il provvedimento con cui l'istanza di assegnazione e' dichiarata inammissibile o e' rigettata e' reclamabile ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura civile, con ricorso al tribunale per i minorenni che decide in camera di consiglio.