Art. 5 
 
            Procedura di erogazione degli importi dovuti 
 
  1. L'istanza di attribuzione degli  importi  dovuti  e'  presentata
dall'interessato alla Prefettura competente  per  territorio  con  le
modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8, a mezzo di posta elettronica
certificata, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al presente
decreto, corredato dalla relativa documentazione. 
  2. La Prefettura puo' chiedere l'integrazione della documentazione,
entro trenta giorni dalla  presentazione  dell'istanza,  se  ritenuta
insufficiente o incompleta. 
  3. Per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1,  comma  882,
della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  si  applica  la   cadenza
trimestrale gia' prevista per i pagamenti  a  valere  sul  Fondo  per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 
  4. La  Prefettura,  verificata  la  presenza  della  documentazione
richiesta, entro il giorno 30 del mese successivo alla  chiusura  del
trimestre  di  riferimento,  segnala  al  Ministero  dell'interno  il
fabbisogno necessario. Il Ministero, verificata la disponibilita'  di
risorse in bilancio, provvede  al  trasferimento  delle  stesse  alla
Prefettura che, a sua volta,  ne  cura  l'erogazione  al  richiedente
entro  i  successivi trenta  giorni.  Le  richieste   di   fabbisogni
pervenute al Ministero dell'interno  oltre  il  termine  previsto  al
primo periodo del presente  comma  possono  essere  considerate,  nei
limiti delle risorse  disponibili,  per  l'erogazione  nel  trimestre
successivo.