IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015; 
  Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante il «Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»  con  la  quale  e'  stata
riordinata  la  normativa  in  materia  di  ammortizzatori   sociali,
apportando modifiche al decreto legislativo n. 148 del  14  settembre
2015; 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del medesimo decreto  legislativo  n.
148 del 2015, recanti la disciplina dei fondi di  solidarieta',  come
modificati dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021; 
  Visto in particolare l'art. 29 del decreto legislativo n.  148  del
2015  che  disciplina  il  fondo  di  integrazione  salariale,   come
modificato dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021; 
  Visto in particolare il comma 1 del predetto art.  29  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015 che prevede che al fondo di  integrazione
salariale si applicano anche  le  disposizioni  che  disciplinano  il
fondo residuale, di cui all'art. 28 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  94343
del 3 febbraio 2016 recante la disciplina del Fondo  di  integrazione
salariale, adottato in attuazione del decreto legislativo n. 148  del
2015; 
  Considerate  le   modifiche   normative   intervenute   a   seguito
dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021 n. 234; 
  Ritenuto di dover adeguare la disciplina del decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n.  94343  del  3  febbraio  2016  alle
disposizioni del decreto legislativo n. 148  del  14  settembre  2015
cosi' come integrate e modificate dalla legge 30  dicembre  2021,  n.
234; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Adeguamento del Fondo di integrazione salariale 
 
  1. Il Fondo di integrazione salariale gia' istituito presso  l'INPS
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 94343 del 3
febbraio 2016 e' adeguato, a decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  alle
disposizioni della  legge  n.  234  del  2021  che  ha  modificato  e
integrato il decreto legislativo n. 148 del 2015.