Art. 10 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano  applicazione
a decorrere dal 1° gennaio 2022, salvo che sia espressamente prevista
una diversa decorrenza. 
  2. Restano salvi i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di
solidarieta' gia' autorizzati che sono corrisposti sulla  base  delle
previsioni del decreto n. 94343 del 3 febbraio 2016. 
  3. A decorrere dalla competenza del periodo di  paga  del  mese  di
gennaio 2022 e fino alla scadenza della  competenza  del  periodo  di
paga del mese di dicembre 2022 l'aliquota  di  finanziamento  di  cui
all'art. 8, comma 1, e' ridotta di: 
    a) 0,350 punti  percentuali  per  i  datori  di  lavoro  che  nel
semestre  precedente  abbiano  occupato  mediamente  fino  a   cinque
dipendenti; 
    b) 0,250 punti  percentuali  per  i  datori  di  lavoro  che  nel
semestre  precedente  abbiano  occupato  mediamente  piu'  di  cinque
dipendenti e fino a quindici dipendenti; 
    c) 0,110 punti  percentuali  per  i  datori  di  lavoro  che  nel
semestre precedente abbiano  occupato  mediamente  piu'  di  quindici
dipendenti; 
    d) 0,560 punti percentuali per  le  imprese  esercenti  attivita'
commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di  viaggio
e  turismo,  inclusi  gli  operatori  turistici  che   nel   semestre
precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinquanta dipendenti. 
  4. Per effetto di quanto previsto dal comma 3, e'  riconosciuto  un
trasferimento a carico dello Stato pari a 370,5 milioni di  euro  per
l'anno  2022  e,  per  assicurare  le  prestazioni  di   assegno   di
integrazione salariale in base alle effettive necessita' per gli anni
2022 e 2023, e' altresi' riconosciuto un trasferimento a carico dello
Stato nel limite massimo di 1.676.9 milioni di euro per l'anno 2022 e
di 400.4 milioni di euro per l'anno 2023  qualora  il  riconoscimento
delle medesime prestazioni per tali anni ecceda le disponibilita' del
Fondo e limitatamente alla quota eccedente, fermi restando i predetti
limiti. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 2.047,4 milioni di  euro
per l'anno 2022 e a 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede
a valere sulle risorse iscritte per l'anno  2022  sul  capitolo  2403
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 luglio 2022 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Orlando          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2218