Art. 2 
 
     Ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale 
 
  1.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  Fondo  di   integrazione
salariale i datori  di  lavoro  che  occupano  almeno  un  dipendente
appartenenti  a  settori,  tipologie  e   classi   dimensionali   non
rientranti nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  10  del  decreto
legislativo  n.  148  del  2015,  che  non  aderiscono  ai  fondi  di
solidarieta' bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26,  27  e
40 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, qualora gli accordi di cui all'art. 26 del medesimo decreto
avvengano in relazione a settori, tipologie di  datori  di  lavoro  e
classi dimensionali gia' coperte dal Fondo di integrazione salariale,
dalla data di decorrenza del nuovo  Fondo  i  datori  di  lavoro  del
relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione  di  questo  e
non sono piu' soggetti alla  disciplina  del  Fondo  di  integrazione
salariale, ferma restando la gestione a  stralcio  delle  prestazioni
gia' deliberate. 
  3. I contributi eventualmente gia' versati o  dovuti,  in  base  al
presente  decreto,  restano  acquisiti  al  Fondo   di   integrazione
salariale.  Il  comitato  amministratore,  sulla  base  delle   stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
mantenimento, in capo ai  datori  di  lavoro  del  relativo  settore,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate determinata ai  sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.