Art. 3 
 
           Destinatari del Fondo di integrazione salariale 
 
  1. Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto  i
lavoratori  assunti  con  contratto  di   lavoro   subordinato,   con
esclusione dei dirigenti,  che  abbiano  un'anzianita'  di  effettivo
lavoro presso l'unita'  produttiva  per  la  quale  e'  richiesta  la
prestazione pari a trenta giorni alla  data  di  presentazione  della
domanda di  concessione  del  trattamento.  Tale  condizione  non  e'
necessaria  per  le  domande  relative  a  trattamenti  ordinari   di
integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Per i
periodi  di  sospensione  o   riduzione   dell'attivita'   lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari  dei  trattamenti  di
integrazione  salariale  anche  i  lavoratori  a  domicilio   e   gli
apprendisti di tutte le tipologie. 
  2. Ai fini della maturazione del  requisito  di  cui  al  comma  1,
l'anzianita' di  effettivo  lavoro  del  lavoratore  che  passa  alle
dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa  tenendo
conto del periodo durante il quale il lavoratore e'  stato  impiegato
nell'attivita' appaltata. 
  3.  Per  gli  apprendisti  di  cui  al  comma   1,   alla   ripresa
dell'attivita'  lavorativa  a  seguito  di  sospensione  o  riduzione
dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato  e'  prorogato  in
misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione  salariale
fruite. 
  4.  In  caso  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il
certificato di specializzazione tecnica superiore e di  apprendistato
di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione  dell'orario
di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il  completamento  del
percorso formativo  come  eventualmente  ridefinito  ai  sensi  degli
articoli 43, comma 3, e 45,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81.