Art. 4 
 
         Amministrazione del Fondo di integrazione salariale 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale
nonche' da due  rappresentanti  con  la  qualifica  di  dirigente  in
rappresentanza rispettivamente  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 del decreto
legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori
di lavoro e dei lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di
competenza e assenza di conflitto d'interesse previsti dall' art.  37
del decreto legislativo n. 148 del 2015, oltre che dei  requisiti  di
onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto. 
  3. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto. 
  4.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  5. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni  e,
in ogni caso, fino al giorno  di  insediamento  del  nuovo  comitato.
Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due mandati. 
  6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri. 
  7. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del presidente. 
  8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale   dell'INPS   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo. 
  9.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate    dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. 
  10. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere  adottato  nel
termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,  con  l'indicazione
della  norma  che  si  ritiene  violata,  al   presidente   dell'INPS
nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma  5,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.  Entro  tre  mesi  il  presidente
stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. 
  11. Trascorso il termine di cui al comma 10  la  decisione  diviene
esecutiva.