Art. 6 Prestazione: assegno di integrazione salariale 1. Ai lavoratori di cui all'art. 3, il Fondo di integrazione salariale garantisce la prestazione di un assegno di integrazione salariale d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro di cui all'art. 2 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'assegno di integrazione salariale puo' essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai i datori di lavoro di cui all'art. 2, che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonche' ai datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 3-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 a prescindere dal numero dei dipendenti, l'accesso all'assegno di integrazione salariale puo' essere riconosciuto per le causali ordinarie. 2. L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ed e' soggetto alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilita' del Fondo. 3. Ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. A decorrere dal 1° marzo 2022, la predetta tutela e' riconosciuta ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione dell'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230. 4. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l'assegno di integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali e' riconosciuto, entro i limiti di durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per le seguenti durate: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile; b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti, una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile. 5. La domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unita' produttiva non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si e' verificato l'evento. 6. La prestazione di cui al presente articolo e' autorizzata dalla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva. 7. L'INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95442 del 15 aprile 2016 e n. 94033 del 13 gennaio 2016 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini dell'accesso all'assegno di integrazione salariale devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 a prescindere dalla causale ordinaria o straordinaria invocata. 8. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. 9. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 10. All'assegno di integrazione salariale si applica per quanto compatibile la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.