Art. 6 
 
           Prestazione: assegno di integrazione salariale 
 
  1. Ai lavoratori di  cui  all'art.  3,  il  Fondo  di  integrazione
salariale garantisce la prestazione di  un  assegno  di  integrazione
salariale d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle
causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste
dalla  normativa  vigente  in  materia  di   integrazioni   salariali
ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro di cui all'art. 2  che
occupano mediamente fino a 15  dipendenti  nel  semestre  precedente,
l'accesso  all'assegno  di   integrazione   salariale   puo'   essere
riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai i datori di
lavoro di cui all'art. 2, che occupano mediamente oltre 15 dipendenti
nel semestre precedente, nonche' ai datori di lavoro di cui  all'art.
20, comma 3-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 a prescindere
dal numero dei  dipendenti,  l'accesso  all'assegno  di  integrazione
salariale puo' essere riconosciuto per le causali ordinarie. 
  2. L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' calcolato ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo  n.  148  del  2015  ed  e'
soggetto alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio
1986, n. 41. La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28  febbraio
1986, n. 41 rimane nelle disponibilita' del Fondo. 
  3. Ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale
spetta l'assegno per il  nucleo  familiare  di  cui  all'art.  2  del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. A decorrere dal 1° marzo 2022, la
predetta tutela e' riconosciuta ai nuclei  familiari  senza  figli  a
carico, in ragione dell'istituzione dell'assegno unico  e  universale
per i figli a carico di cui al decreto legislativo 21 dicembre  2021,
n. 230. 
  4.  Per  i  periodi  di  sospensione  o  riduzione   dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l'assegno  di  integrazione
salariale, in relazione  alle  causali  di  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa vigente in materia
di integrazioni salariali e' riconosciuto, entro i limiti  di  durata
massima  complessiva  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 148 del 2015, per le seguenti durate: 
    a) ai datori di lavoro  che,  nel  semestre  precedente,  abbiano
occupato mediamente fino a  cinque  dipendenti,  una  durata  massima
di tredici settimane in un biennio mobile; 
    b) ai datori di lavoro  che,  nel  semestre  precedente,  abbiano
occupato mediamente piu' di cinque  dipendenti,  una  durata  massima
di ventisei settimane in un biennio mobile. 
  5. La domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale deve
essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente  in
relazione  all'unita'   produttiva   non   prima   di trenta   giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa
programmata e non oltre il termine  di  quindici  giorni  dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, fatte  salve
le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le  quali  si
applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui  si
e' verificato l'evento. 
  6. La prestazione di cui al presente articolo e' autorizzata  dalla
struttura INPS territorialmente competente  in  relazione  all'unita'
produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate  l'autorizzazione  e'
comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS ove si trova la  sede
legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro  ha
richiesto l'accentramento della posizione contributiva. 
  7. L'INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui  ai
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  95442
del 15 aprile 2016 e n.  94033  del  13  gennaio  2016  e  successive
modifiche  e  integrazioni.  Ai  fini  dell'accesso  all'assegno   di
integrazione salariale  devono  essere  rispettati  gli  obblighi  di
informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 a prescindere dalla causale  ordinaria  o
straordinaria invocata. 
  8. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. 
  9. La contribuzione dovuta e' computata in base a  quanto  previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  10. All'assegno di integrazione salariale  si  applica  per  quanto
compatibile  la  normativa  in  materia  di  integrazioni   salariali
ordinarie.