Art. 7 Modalita' di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni 1. L'erogazione delle prestazioni e' effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. 2. L'importo delle prestazioni e' rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, ovvero, se posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. 4. La struttura INPS territorialmente competente puo' autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di lavoro.