Art. 8 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Per la prestazione di cui all'art. 6, a decorrere dal 1° gennaio
2022, e' dovuto al Fondo: 
    a) per i datori di lavoro, che nel  semestre  precedente  abbiano
occupato mediamente fino a cinque dipendenti, un contributo ordinario
dello  0,50%  della   retribuzione   mensile   imponibile   ai   fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di  cui
due terzi a carico del datore di lavoro  e  un  terzo  a  carico  dei
lavoratori; 
    b) per i datori di lavoro, che nel  semestre  precedente  abbiano
occupato  mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,   un   contributo
ordinario dello 0,80% della retribuzione mensile imponibile  ai  fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di  cui
due terzi a carico del datore di lavoro  e  un  terzo  a  carico  dei
lavoratori. 
  2. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico  dei  datori
di lavoro connessa all'utilizzo della prestazione di cui  all'art.  6
pari al 4% della retribuzione persa. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando il  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 29, comma 4,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, a favore dei datori di lavoro  che,  nel
semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano
occupato mediamente  fino  a cinque  dipendenti  e  che  non  abbiano
presentato  domanda  di  assegno  integrazione  salariale,  ai  sensi
dell'art. 6 del presente decreto, per almeno ventiquattro mesi, a far
data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota
di cui al comma 1, si riduce in misura pari al 40%. 
  4. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni
vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto  1995,  n.  355,  ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.