Art. 8 Finanziamento 1. Per la prestazione di cui all'art. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e' dovuto al Fondo: a) per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; b) per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti, un contributo ordinario dello 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. 2. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo della prestazione di cui all'art. 6 pari al 4% della retribuzione persa. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 29, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale, ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, si riduce in misura pari al 40%. 4. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 355, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.