Art. 9 
 
                        Obblighi di bilancio 
 
  1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  2.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  3.  Alle  prestazioni  si  provvede  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine  di
garantirne l'equilibrio di bilancio. 
  4. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  con  le  seguenti  tempistiche,  fermo   restando
l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione  del
bilancio preventivo annuale, al fine di  garantire  l'equilibrio  dei
saldi di bilancio: 
    a) ogni tre anni; 
    b) in ogni caso in cui  il  comitato  amministratore  lo  ritenga
necessario per garantire il buon andamento del Fondo. 
  5. Sulla base del bilancio di previsione di  cui  al  comma  4,  il
comitato amministratore ha facolta' di  proporre  modifiche  relative
all'importo  delle  prestazioni  o  alla  misura   dell'aliquota   di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con
decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del  comitato
amministratore. 
  6. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al comma 5, l'aliquota contributiva puo'  essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in  mancanza
di proposta del comitato amministratore. In  ogni  caso,  in  assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 5, l'INPS e'  tenuto  a
non erogare le prestazioni in eccedenza.