Art. 2 
 
                       Comitato di valutazione 
 
  1. Ai fini del  bando  di  cui  all'allegato  2,  e'  istituito  un
apposito comitato di valutazione, cui e' demandata la valutazione dei
relativi progetti, composto da nove  membri:  un  rappresentante  per
ciascuna regione, due esperti del settore delle  energie  rinnovabili
nominati dai soggetti attuatori, un rappresentante per ognuno dei due
soggetti attuatori ed un presidente  indicato  di  concerto  dai  due
soggetti attuatori. 
  2. Il comitato di valutazione esamina ammissibilita' e merito delle
proposte  ricevute,  sulla  base  dei  criteri  di  selezione   sopra
descritti, ed  esprime  la  valutazione  definitiva,  formulando  una
graduatoria che trasmette alla cabina di coordinamento  integrata  di
cui all'art. 14-bis  del  decreto-legge  n.  77/2021.  La  cabina  di
coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis del  decreto-legge
n.  77/2021,  approva  la  graduatoria  proposta  e  il   Commissario
straordinario, d'intesa con il coordinatore della  struttura  tecnica
di missione sisma 2009, adotta i provvedimenti di cui all'art. 2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.