Art. 2 Comitato di valutazione 1. Ai fini del bando di cui all'allegato 2, e' istituito un apposito comitato di valutazione, cui e' demandata la valutazione dei relativi progetti, composto da nove membri: un rappresentante per ciascuna regione, due esperti del settore delle energie rinnovabili nominati dai soggetti attuatori, un rappresentante per ognuno dei due soggetti attuatori ed un presidente indicato di concerto dai due soggetti attuatori. 2. Il comitato di valutazione esamina ammissibilita' e merito delle proposte ricevute, sulla base dei criteri di selezione sopra descritti, ed esprime la valutazione definitiva, formulando una graduatoria che trasmette alla cabina di coordinamento integrata di cui all'art. 14-bis del decreto-legge n. 77/2021. La cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77/2021, approva la graduatoria proposta e il Commissario straordinario, d'intesa con il coordinatore della struttura tecnica di missione sisma 2009, adotta i provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.