Art. 3 
 
                     Procedimento di attuazione 
 
  1. Entro il 31 dicembre  2022  sono  adottati  i  provvedimenti  di
finanziamento nei confronti dei beneficiari,  sia  soggetti  pubblici
che comunita' energetiche, sulla base dei criteri previsti dal bando. 
  2.  L'attuazione  degli  interventi  e'  regolata  sulla  base  dei
principi  e  delle  procedure  previsti  dall'ordinamento   giuridico
vigente  in  materia,  nel  rispetto  delle  funzioni  attribuite  ai
soggetti competenti. 
  3. I soggetti attuatori  esercitano  le  funzioni  di  monitoraggio
previste dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021  nonche',  nelle
forme  disposte  con  successivi  provvedimenti,   le   funzioni   di
assistenza ai beneficiari degli interventi ai fini dell'attuazione.