Art. 3 Procedimento di attuazione 1. Entro il 31 dicembre 2022 sono adottati i provvedimenti di finanziamento nei confronti dei beneficiari, sia soggetti pubblici che comunita' energetiche, sulla base dei criteri previsti dal bando. 2. L'attuazione degli interventi e' regolata sulla base dei principi e delle procedure previsti dall'ordinamento giuridico vigente in materia, nel rispetto delle funzioni attribuite ai soggetti competenti. 3. I soggetti attuatori esercitano le funzioni di monitoraggio previste dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021 nonche', nelle forme disposte con successivi provvedimenti, le funzioni di assistenza ai beneficiari degli interventi ai fini dell'attuazione.