Art. 3 
 
    Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale 
 
  1. La dotazione finanziaria del bando  di  cui  all'Allegato  1  e'
complessivamente pari a 100 (cento) milioni di euro, al  lordo  degli
oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore,  a  valere  sulle
risorse del Fondo complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,  lettera  b),  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal  sisma
del 2009 e del 2016, 
  2. La dotazione finanziaria del bando  di  cui  all'Allegato  2  e'
complessivamente pari a 58 milioni di euro, al lordo degli  oneri  di
gestione riconosciuti al soggetto gestore, a valere sulle risorse del
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
all'art. 1, secondo comma, lettera b),  del  decreto-legge  6  maggio
2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016. 
  3. La dotazione finanziaria del bando  di  cui  all'Allegato  3  e'
complessivamente pari a 40 milioni di euro, al lordo degli  oneri  di
gestione riconosciuti al soggetto gestore, a valere sulle risorse del
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
all'art. 1, secondo comma, lettera b),  del  decreto-legge  6  maggio
2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016. 
  4. Nei bandi oggetto della presente ordinanza sono  specificate  le
modalita' di riparto delle risorse, nel rispetto  della  ripartizione
percentuale delle risorse finanziarie assegnate  al  cratere  sismico
2009 e cratere sismico 2016 come richiamato nelle  premesse.  Ciascun
bando inoltre specifica eventuali ulteriori riserve di spesa connesse
a un'efficace attuazione dell'intervento. 
  5. Le risorse per ogni bando sono assegnate alle due aree  sismiche
oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33%  per
il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere  sismico  2016.  Gli
interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono
in tal ottica imputati per la meta' al cratere sismico 2009 e per  la
meta' al cratere sismico 2016. Per  il  cratere  2016  dovra'  essere
assicurato il rispetto delle  percentuali  di  riparto  per  ciascuna
delle quattro regioni sulla base delle determinazioni  assunte  dalla
Cabina di coordinamento di  cui  art.  14-bis  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse
tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere  e'  rimessa
alle decisioni della Struttura tecnica di  missione  sisma  2009.  Il
soggetto gestore provvede ad adottare le determinazioni conseguenti. 
  6. Ove si  registri  un'insufficienza  di  domande  in  un  cratere
sismico o in una o piu' regioni all'interno del cratere 2016, tale da
comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto
dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri  di
equa ripartizione tra i territori,  con  decisione  della  Cabina  di
coordinamento,  su  proposta  della  regione  interessata   o   della
Struttura di missione  2009,  le  relative  risorse  potranno  essere
alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per  altri
territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza  relative
ad altre linee di intervento. In mancanza, e  comunque  in  qualunque
altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le  stesse  potranno
essere riassegnate ai richiedenti dell'altro  cratere  sismico  o  di
altre regioni.