Art. 5 
 
                           Aiuti di stato 
 
  1. Il Soggetto gestore opera nel rispetto  delle  disposizioni  del
regolamento GBER, del regolamento de minimis, del Quadro temporaneo e
del Quadro temporaneo Ucraina, e in particolare: 
    a. per la concessione degli  aiuti  a  finalita'  regionale,  nel
rispetto  dei  principi   contenuti   nell'art.   14   del   medesimo
regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta  degli  aiuti
di Stato a finalita'  regionale  e  delle  intensita'  di  aiuto  ivi
stabilite; 
    b. per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree
non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla  lettera  a),  nel
rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento GBER; 
    c. per la concessione degli aiuti all'innovazione a favore  delle
PMI, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 28 e  29  del
regolamento GBER; 
    d. per la concessione degli aiuti alle PMI in fase di avviamento,
nel rispetto dei principi  contenuti  nell'art.  22  del  regolamento
GBER; 
    e. per la concessione degli aiuti ai sensi del Quadro temporaneo,
nel rispetto della sezione 3.13; 
    f. per la concessione di aiuti ai  sensi  del  Quadro  temporaneo
Ucraina nel rispetto della sezione 2.1; 
    g. per la concessione degli aiuti a titolo di de minimis, secondo
le disposizioni previste dal regolamento n. 1407/2013.