Art. 5 Aiuti di stato 1. Il Soggetto gestore opera nel rispetto delle disposizioni del regolamento GBER, del regolamento de minimis, del Quadro temporaneo e del Quadro temporaneo Ucraina, e in particolare: a. per la concessione degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 14 del medesimo regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale e delle intensita' di aiuto ivi stabilite; b. per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento GBER; c. per la concessione degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 28 e 29 del regolamento GBER; d. per la concessione degli aiuti alle PMI in fase di avviamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 22 del regolamento GBER; e. per la concessione degli aiuti ai sensi del Quadro temporaneo, nel rispetto della sezione 3.13; f. per la concessione di aiuti ai sensi del Quadro temporaneo Ucraina nel rispetto della sezione 2.1; g. per la concessione degli aiuti a titolo di de minimis, secondo le disposizioni previste dal regolamento n. 1407/2013.