Art. 3 Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale 1. La dotazione finanziaria del bando di cui all'allegato 1 e' pari a euro 3.000.000,00 (tre milioni), al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, eventualmente rimodulabili in corso di attuazione in funzione delle concrete risultanze attuative. 2. Gli interventi agevolativi oggetto del bando di cui all'allegato 1 devono avere importo compreso tra euro 100.000,00 (centomila) e 500.000,00 (cinquecentomila). 3. Gli interventi agevolativi saranno erogati nel rispetto dei principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, in particolare della sottosezione 2.6 «Aiuti alla cooperazione del settore forestale». Nessun sostegno sara' concesso prima della decisione finale sull'aiuto. 4. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la meta' al cratere sismico 2009 e per la meta' al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovra' essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro regioni sulla base delle determine assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere e' rimessa alle decisioni della Struttura tecnica di Missione sisma 2009. Il soggetto gestore provvede ad adottare le determine conseguenti. 5. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o piu' regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre misure. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.