Art. 3 
 
    Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale 
 
  1. La dotazione finanziaria del bando di cui all'allegato 1 e' pari
a euro 3.000.000,00 (tre milioni), al lordo degli oneri  di  gestione
riconosciuti al soggetto gestore, eventualmente rimodulabili in corso
di attuazione in funzione delle concrete risultanze attuative. 
  2. Gli interventi agevolativi oggetto del bando di cui all'allegato
1 devono avere importo compreso tra  euro  100.000,00  (centomila)  e
500.000,00 (cinquecentomila). 
  3. Gli interventi agevolativi  saranno  erogati  nel  rispetto  dei
principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
e degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  nei
settori agricolo e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020,  in
particolare della  sottosezione  2.6  «Aiuti  alla  cooperazione  del
settore  forestale».  Nessun  sostegno  sara'  concesso  prima  della
decisione finale sull'aiuto. 
  4. Le risorse sono assegnate alle  due  aree  sismiche  oggetto  di
intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il  cratere
sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico  2016.  Gli  interventi
ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i  crateri  sono  in  tal
ottica imputati per la meta' al cratere sismico 2009 e per  la  meta'
al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovra' essere assicurato
il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna  delle  quattro
regioni  sulla  base  delle  determine  assunte   dalla   Cabina   di
coordinamento di cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189. Per  il  cratere  2009  la  ripartizione  delle
risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del  cratere  e'
rimessa alle decisioni della  Struttura  tecnica  di  Missione  sisma
2009.  Il  soggetto  gestore  provvede  ad  adottare   le   determine
conseguenti. 
  5. Ove si  registri  un'insufficienza  di  domande  in  un  cratere
sismico o in una o piu' regioni all'interno del cratere 2016, tale da
comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto
dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando  la  salvaguardia  dei
criteri di equa ripartizione tra i  territori,  con  decisione  della
Cabina di coordinamento, su  proposta  della  regione  interessata  o
della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere
alternativamente destinate alla stessa  misura  per  altri  territori
ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative  ad  altre
misure. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato
utilizzo delle risorse, le  stesse  potranno  essere  riassegnate  ai
richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.