Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. I beneficiari  delle  agevolazioni  in  oggetto  sono  le  forme
associative o consortili,  costituite  o  costituende,  tra  soggetti
proprietari o gestori di  superfici  agro-silvo-pastorali  pubbliche,
private e collettive, comprese le loro associazioni e  organizzazioni
di categoria/settore. 
  2. I soggetti partecipanti alle forme associative o  consortili  di
cui al comma precedente dovranno avere, alla  data  di  presentazione
della domanda di accesso  alle  agevolazioni,  la  titolarita'  o  la
disponibilita' delle superfici oggetto  della  proposta  progettuale,
pena la non ammissibilita' della domanda. 
  3. Le aree dei  soggetti  componenti  l'associazione,  che  saranno
oggetto della proposta di candidatura, devono  essere  costituite  da
una superficie minima, anche territorialmente non contigua, di almeno
30 ettari a «bosco o aree  assimilate  a  bosco».  Inoltre,  le  aree
oggetto di intervento possono riguardare superfici agricole/pascolive
intercluse e/o contigue, fino ad un massimo del 50% della  superficie
a «bosco o aree assimilate a bosco». 
  4. Le associazioni costituite o costituende dovranno avere  tra  le
finalita' statutarie la realizzazione di attivita'  di  promozione  e
sviluppo di filiere forestali locali  produttive  anche  connesse  ai
prodotti  dell'allevamento,   dell'agricoltura,   ai   prodotti   del
sottobosco  e  alla  funzione  ricreativa  e  paesaggistica  di  tali
territori. 
  5. Le associazioni costituende dovranno presentare,  entro sessanta
giorni  dalla  comunicazione  di  ammissibilita'  della  domanda   di
agevolazione, l'evidenza dell'avvenuta costituzione. 
  6. I soggetti di cui al comma 1 alla data  di  presentazione  della
domanda di agevolazioni non devono risultare in difficolta' ai  sensi
del punto 35.15 degli orientamenti, ne'  essere  destinatari  di  una
richiesta di  rimborso  di  aiuti  dichiarati  incompatibili  con  il
mercato interno, finche' non ne sia  stato  eseguito  il  rimborso  o
finche' l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un  conto
bloccato (compresi gli interessi dovuti in entrambi i casi). 
  7. In sede  di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione,  i
soggetti richiedenti e aderenti assumono  l'impegno  a  garantire  il
rispetto del principio di non arrecare un  danno  significativo  agli
obiettivi ambientali - DNSH.