Art. 4 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Ferma restando la titolarita' delle misure, che rimane  in  capo
al Commissario  straordinario  per  la  ricostruzione  nei  territori
interessati dal sisma del 2016 e al coordinatore della  Struttura  di
missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal
Sisma 2009, il  soggetto  gestore  per  l'attuazione  e'  individuato
nell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  di  impresa  S.P.A.  (Invitalia),   in   seguito   Agenzia,
Invitalia, o soggetto gestore, societa' con azionista unico, con sede
legale in Roma, via Calabria, 46,  codice  fiscale,  partita  IVA  ed
iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 05678721001. 
  2.  Invitalia  agisce  come  soggetto  delegato   per   conto   del
Commissario  straordinario  per  la   ricostruzione   nei   territori
interessati dal sisma del 2016 e del coordinatore della Struttura  di
missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal
Sisma 2009. 
  3. Gli oneri di gestione dell'intervento in oggetto, comprensivi di
quelli eventualmente retrocedibili alle agenzie e/o  finanziarie  e/o
societa' in house regionali per le attivita'  svolte,  ai  sensi  del
successivo  comma  8,   in   collaborazione   con   Invitalia,   sono
riconosciuti al soggetto gestore a valere sulla dotazione finanziaria
delle misure oggetto del bando di cui all'allegato 1  secondo  quanto
previsto nello schema di Convenzione «Per la  regolamentazione  delle
attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli
investimenti» e  della  sub  misura  B3  «Valorizzazione  ambientale,
economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma  unitario  di
intervento - Interventi per le aree del terremoto del  2009  e  2016,
del Piano nazionale complementare al Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza» e relativi allegati approvata con ordinanza n. 22 del  26
maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-bis  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. 
  4. Invitalia ha l'incarico di realizzare le seguenti attivita': 
    a. gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli
atti richiesti dalla disciplina di  legge  in  materia  di  aiuti  di
stato, il supporto in materia,  la  gestione  delle  comunicazioni  e
delle relazioni istituzionali ad essi relative; 
    b. promozione; 
    c. assistenza tecnico-gestionale (tutoring) e informativa; 
    d.  trasmissione  al  soggetto  attuatore   degli   esiti   delle
istruttorie condotte e dei provvedimenti di concessione adottati; 
    e. stipula dei contratti; 
    f. erogazione delle agevolazioni; 
    g. monitoraggio, rendicontazione e reporting; 
    h. eventuale revoca dei finanziamenti, nei casi previsti; 
    i. gestione dell'eventuale contenzioso inerente  i  finanziamenti
in oggetto. 
  5.  In  particolare,  nelle  attivita'  di  cui  al  comma  4  sono
ricompresi  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  riguardanti
l'istruttoria e la valutazione delle  domande  e  l'erogazione  delle
agevolazioni,  nonche'  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  a  queste
connessi. 
  6. Le attivita' descritte al comma 4  del  presente  articolo  sono
svolte da Invitalia fino al  31  dicembre  2026,  termine  finale  di
ultimazione del Piano nazionale complementare al Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza,  comunque  fino  al  termine  delle  operazioni
connesse alla gestione dei finanziamenti erogati. 
  7.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  oggetto   della   presente
ordinanza, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle
societa' eventualmente controllate e  direttamente  di  quest'ultime,
nonche', nel rispetto delle normative vigenti e  sentiti  i  soggetti
attuatori,  della   collaborazione   di   consulenti   o   anche   di
soggetti/societa'  esterni,  laddove  ne  ricorra  la  necessita'  in
funzione  delle  specifiche  modalita'  attuative  degli   interventi
previsti. 
  8.   Per   le    attivita'    di    promozione,    di    assistenza
tecnico-gestionale, e per le eventuali attivita' istruttorie  per  la
concessione degli interventi agevolativi, Invitalia si puo'  avvalere
della collaborazione di agenzie e/o finanziarie e/o societa' in house
regionali indicate dai soggetti attuatori a seguito di intese con  le
amministrazioni  regionali.  I  rapporti   di   collaborazione   sono
disciplinati in appositi atti convenzionali sottoscritti da Invitalia
e le agenzie e/o finanziarie e/o  societa'  in  house  regionali.  La
remunerazione connessa a  tali  rapporti  di  collaborazione  rientra
all'interno del  corrispettivo  riconosciuto  a  Invitalia,  e  sara'
anch'essa determinata con i predetti atti convenzionali.