Art. 5 
 
                  Soggetti proponenti e beneficiari 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal bando, i consorzi oppure le reti
di  impresa,  svolgono  il  ruolo  di  promotori  del  Programma   di
investimento e si assumono la responsabilita' della coerenza  tecnica
ed economica dello stesso. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal bando,  i  soggetti  beneficiari
sono  le  imprese,  che  devono  essere  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
    a. essere gia' costituite ed iscritte al registro delle  imprese;
le Imprese  non  residenti  nel  territorio  italiano  devono  essere
costituite secondo le norme di diritto civile e  commerciale  vigenti
nello Stato di residenza  e  iscritte  nel  relativo  registro  delle
imprese;  nel  caso  di  soggetti  richiedenti  non   residenti   sul
territorio  italiano  la  disponibilita'  di  almeno  una  sede   sul
territorio italiano deve essere dimostrata  alla  data  di  richiesta
della prima  erogazione  dell'agevolazione,  pena  la  decadenza  dal
beneficio, fermo restando il possesso,  alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal
presente comma; 
    b.  far  parte  del  Consorzio  oppure  della  Rete  di   impresa
promotrici del Programma di investimento; 
    c. trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; 
    d.   non   rientrare   tra   coloro   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e. non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER; 
    f. esclusivamente per gli aiuti a finalita' regionale concessi ai
sensi del regolamento GBER, non rientrare tra coloro che nei due anni
precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attivita' nello  spazio
economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare
l'attivita'  entro  due  anni  dal  completamento  del  programma  di
sviluppo proposto nella zona interessata. 
  3. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media  o
grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento
GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005.