Art. 6 
 
                           Aiuti di Stato 
 
  1. Il soggetto gestore opera, per la concessione degli  aiuti,  nel
rispetto delle disposizioni del  regolamento  GBER,  del  regolamento
ABER, del «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  del
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina» e in particolare: 
    a. per la concessione degli  aiuti  a  finalita'  regionale,  nel
rispetto dei principi contenuti nell'art. 14  del  regolamento  GBER,
nei limiti delle aree comprese nella Carta degli  aiuti  di  Stato  a
finalita' regionale e delle intensita' di aiuto ivi stabilite; 
    b. per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree
non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla  lettera  a),  nel
rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento GBER; 
    c. per la  concessione  degli  aiuti  alle  PMI  per  servizi  di
consulenza, nel rispetto dei  principi  contenuti  nell'art.  18  del
regolamento GBER; 
    d. per la concessione degli aiuti  alle  PMI  che  operano  nella
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli,   nel
rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento ABER. 
    e. per la concessione degli aiuti ai sensi del «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive  modificazioni  e  integrazioni,
nel rispetto della sezione 3.13; 
    f. per la concessione di aiuti ai sensi del «Quadro temporaneo di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», nel  rispetto  della
sezione 2.1.