Art. 6 Aiuti di Stato 1. Il soggetto gestore opera, per la concessione degli aiuti, nel rispetto delle disposizioni del regolamento GBER, del regolamento ABER, del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e in particolare: a. per la concessione degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 14 del regolamento GBER, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale e delle intensita' di aiuto ivi stabilite; b. per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento GBER; c. per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 18 del regolamento GBER; d. per la concessione degli aiuti alle PMI che operano nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento ABER. e. per la concessione degli aiuti ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della sezione 3.13; f. per la concessione di aiuti ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», nel rispetto della sezione 2.1.