Il   Commissario   straordinario    per    la    ricostruzione    nei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016. 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  17  ottobre
2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni  attribuite
«il Commissario straordinario provvede anche a  mezzo  di  ordinanze,
nel   rispetto   della   Costituzione,    dei    principi    generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme  dell'ordinamento  europeo».
Inoltre, per  gli  interventi  ritenuti  di  «particolare  urgenza  e
criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto  legge
n. 76 del 2020, come convertito con legge n. 120 del 2020, «i  poteri
di  ordinanza  a  lui  attribuiti  dall'articolo  2,  comma  2,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili  in  deroga  a  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  17  ottobre
2016, il quale  prevede  che  «(...)  e'  costituita  una  cabina  di
coordinamento  della   ricostruzione   presieduta   dal   Commissario
straordinario,  con  il  compito  di  concordare  i   contenuti   dei
provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione  uniforme  e
unitaria  in   ciascuna   regione   delle   ordinanze   e   direttive
commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del
processo di ricostruzione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno 2014  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  ha
istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   la
struttura  di  missione  per  la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  dei
territori colpiti dal Sisma 2009; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
aprile 2021, di conferimento incarico al consigliere  Carlo  Presenti
di coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2020, di nomina del Commissario  straordinario  del  Governo
per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016, on. avv.  Giovanni  Legnini,  ai  sensi  dell'articolo  38  del
decreto-legge n. 109  del  28  settembre  2018,  come  prorogato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2020  e
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10  gennaio
2020; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto  il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre  misure  urgenti  per  gli  investimenti»  e  in
particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che  «Le
risorse nazionali  degli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui al co. 1 sono ripartite come segue:
quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal  2021  al
2026 da iscrivere, per gli importi e le  annualita'  sopra  indicati,
nei pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  riferiti  al  seguente  programma:  1.
Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni
di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro  per  l'anno  2022,  320
milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024,
160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro  per  l'anno
2026»; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare  l'art.
14,  intitolato  «Estensione  della  disciplina  del  PNRR  al  Piano
complementare»  nonche'  l'art.  14-bis,  recante  «Governance  degli
interventi del Piano complementare nei  territori  interessati  dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016»; 
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha
individuato la governance degli interventi  del  Piano  complementare
nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e  del  2016,
prevedendo che  «Al  fine  di  garantire  l'attuazione  coordinata  e
unitaria degli interventi per la  ricostruzione  e  il  rilancio  dei
territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del  2016,  per
gli investimenti previsti  dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  la  cabina  di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del  Dipartimento  «Casa
Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  3  maggio  2021,  nonche'  dal
sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci  del  cratere  del
sisma del 2009». 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6  maggio  2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati
per ciascun programma, intervento  e  progetto  del  Piano  nazionale
complementare (PNC), nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto l'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Considerato che il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
decreto del 15 luglio  2021,  ha  individuato  le  «schede  progetto»
relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui  la  scheda
progetto relativa agli investimenti complementari alla missione  5  -
inclusione e coesione - componente 3 - Interventi  per  le  aree  del
terremoto 2009 e 2016, nonche' i relativi cronoprogrammi procedurali,
unitamente agli obiettivi iniziali, intermedi e finali da rispettare; 
  Considerato che la Cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio  2021,  n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,
ha  deliberato  in  data  30  settembre  2021,  l'approvazione  e  la
contestuale  trasmissione  al  MEF  dell'atto  di  «Individuazione  e
approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal  Piano
complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del  2016
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera  b  del  decreto-legge  del  6
maggio 2021, n. 59,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio
2021 n. 108»; 
  Considerato che nella citata delibera 30 settembre 2021 e' prevista
la seguente sub-misura del Piano complementare  sisma:  B2  «Turismo,
cultura, sport e inclusione»; 
  Considerato che sulla base  delle  decisioni  e  delle  indicazioni
assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in  data  24
novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di  ripartizione
delle risorse in considerazione degli equilibri  territoriali  e  del
danno sismico e ad approfondire  le  modalita'  di  attuazione  delle
specifiche linee di intervento  comprese  nelle  misure  A  e  B  del
programma deliberato in data 30 settembre 2021; 
  Considerato  che  l'ordinanza  n.  14  del  30  dicembre  2021  per
l'attuazione degli interventi del Piano complementare  nei  territori
colpiti  dal  sisma   2009-2016,   sub-misure   B1   «Sostegno   agli
investimenti»,  B2  «Turismo,  cultura,  sport  e   inclusione»,   B3
«Valorizzazione  ambientale,  economia  circolare   e   ciclo   delle
macerie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28  luglio  2021,  n.
108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli  investimenti»,  B2
«Turismo,  cultura,   sport   e   inclusione»,   B3   «Valorizzazione
ambientale,  economia  circolare  e  ciclo  delle  macerie»,  con  le
relative linee di intervento, del «Programma unitario  di  interventi
per le aree del terremoto del  2009  e  2016»,  come  definite  nella
delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021,  con  i
contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede
allegate alla stessa ordinanza; 
  Considerato che il piano complementare e, in particolare, il  piano
per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 rappresenta,  cosi'  come
il PNRR per l'intero Paese, una straordinaria occasione non solo  per
la ripresa del  tessuto  produttivo  ma  anche  per  il  rilancio  di
processi   di   sviluppo   maggiormente   radicati   nelle    risorse
territoriali,  in  particolar  modo  storico-culturali,  riducendo  i
divari territoriali, dando impulso alla valorizzazione delle  risorse
professionali e imprenditoriali del territorio, favorendo la  parita'
di genere e la transizione ecologica; 
  Considerato che l'articolo 14 del decreto-legge n. 77/2021, estende
al PNC la disciplina del PNRR e in particolare quella  relativa  alle
misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione,  al  fine
di  promuoverne  l'efficace  e  tempestiva  attuazione,  in  modo  da
garantirne l'indispensabile e effettiva complementarita' ai  processi
di ripresa e resilienza innescati dal PNRR; 
  Considerato che il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n.
59 del 2021, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021, n. 101, il quale dispone che il mancato  rispetto  dei  termini
previsti  dal  cronoprogramma  procedurale  degli  adempimenti  o  la
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora
non risultino  assunte  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,  la
revoca del finanziamento; 
  Considerato che le amministrazioni titolari, al fine di  assicurare
l'efficace e efficiente gestione del  Piano  nazionale  complementare
per le  aree  sisma  e  il  rispetto  degli  stringenti  obiettivi  e
cronogramma  stabiliti  dal  soprarichiamato  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, hanno convenuto  sulla  necessita'  di
individuare  soggetti  pubblici,  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'art. 9 del decreto-legge 77/2021, cui affidare l'attuazione e la
gestione delle misure,  non  potendo  provvedere,  attesa  l'assoluta
straordinarieta' delle attivita'  da  realizzare  in  attuazione  del
Piano,  con  le  risorse  professionali  e  strumentali  allo   stato
disponibili presso le strutture commissariali; 
  Considerato che il richiamato art. 9 del decreto-legge  n.  77/2021
prevede che  le  amministrazioni  titolari,  al  fine  di  assicurare
l'efficace  e  tempestiva  attuazione   degli   interventi,   possono
avvalersi anche del supporto tecnico-operativo degli enti del sistema
camerale; 
  Considerato che Unioncamere, ai sensi della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.
23 e da ultimo dal decreto Legislativo  25  novembre  2016,  n.  219,
«cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio,
promuove, realizza e gestisce,  direttamente  o  per  il  tramite  di
proprie aziende  speciali,  nonche'  mediante  la  partecipazione  ad
organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a
prevalente capitale privato, servizi e attivita' di  interesse  delle
camere di commercio e delle  categorie  economiche;»  e  a  tal  fine
«stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome,
o con enti pubblici nazionali o con le regioni, accordi di programma,
intese, convenzioni,  in  rappresentanza  dei  soggetti  del  sistema
camerale, che sono chiamati ad attuarli»; 
  Considerato  che  Unioncamere  con  il  sistema  camerale  mette  a
disposizione una rete presente nelle quattro regioni interessate  dal
PNC sisma,  unitariamente  coordinata  e  storicamente  radicata  nel
territorio, in particolare nelle rappresentanze del sistema sociale e
produttivo e nel sistema delle PMI; 
  Considerato che gli interventi previsti in attuazione del PNC sisma
e, in particolare, quelli della  sottomisura  B2  «Turismo,  cultura,
sport e inclusione», sono rivolti al consolidamento  e  crescita  del
sistema delle PMI, anche sotto forma di  partenariato  con  gli  enti
presenti sul territorio; 
  Considerato che Unioncamere ha ritenuto la proposta convergente con
i propri fini istituzionali e con quelli  del  Sistema  camerale  che
rappresenta, e ha dichiarato, al tal fine, la propria  disponibilita'
a porre in essere una struttura organizzativa straordinaria,  con  il
coinvolgimento del Sistema camerale, atta a conseguire gli  obiettivi
attuativi del PNC  sisma  e,  in  particolare,  quelli  afferenti  la
sottomisura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; 
  Considerato che e' pertanto comune interesse delle parti accelerare
la ripresa e lo sviluppo  del  tessuto  economico  e  imprenditoriale
delle aree interessate dai sisma 2009 e 2016 promuovendo  un'efficace
ed  efficiente  attuazione  del  Programma  nazionale   complementare
approvato per tali aree, rispettandone obiettivi e cronogramma, anche
mediante   una   maggiore    partecipazione    delle    collettivita'
imprenditoriali locali alle dinamiche di sviluppo  che  il  Programma
stesso si propone di innescare e sostenere; 
  Considerato che le amministrazioni titolari e  Unioncamere,  per  i
suesposti comuni interessi istituzionali, hanno convenuto di  avviare
una  collaborazione  definendo  uno  schema   di   convenzione   che,
attraverso il coinvolgimento del  Sistema  camerale,  contribuisca  a
dare attuazione al Programma  nazionale  complementare  per  le  aree
sisma e, in particolare,  della  sottomisura  B2  «Turismo,  cultura,
sport e inclusione», nel rispetto degli obiettivi e  del  cronogramma
previsti; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC; 
  Acquisita l'intesa del coordinatore  della  Struttura  di  missione
2009 e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria
nella Cabina di coordinamento integrata svoltasi in  data  29  giugno
2022; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                              Richiami 
 
  1. Le premesse di cui sopra  e  gli  allegati  costituiscono  parte
integrante della presente ordinanza. 
  2. Alla presente ordinanza e' allegato lo «Schema di Convenzione ai
sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n.  77  per  la  regolamentazione  delle  attivita'  di  gestione   e
attuazione della sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione"
del Programma unitario di intervento - Interventi  per  le  aree  del
terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza» (Allegato 1), di cui  fanno  parte
il «Piano generale delle attivita' e  dei  costi»  (Allegato  1.1)  e
«Disciplinare di  rendicontazione»  (Allegato  1.2),  entrambi  quali
parti integranti.