IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 4  del  decreto-legge  n.  113  del  24  giugno  2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che
prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di  un  «Fondo
per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a  calamita'
o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020-2022,  le  cui  risorse  sono  attribuite  ai  comuni  che  sono
obbligati a sostenere spese, di ammontare complessivo superiore al 50
per cento delle spese correnti risultanti dalla  media  degli  ultimi
tre  rendiconti  approvati,  a  seguito  di  sentenze  esecutive   di
risarcimento   conseguenti   a   calamita'   naturali   o   cedimenti
strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi
entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore della disposizione
legislativa; 
  Visto l'art. 11-bis, comma 5, del decreto-legge 14  dicembre  2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12, che ha modificato il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge  n.
113 del 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 877, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
che ha modificato i commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto-legge n.  113
del 2016; 
  Visti  i  precedenti  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito elencati: 
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4  novembre
2016, con il quale si e'  provveduto  al  riparto  proporzionale  del
Fondo, in quanto  l'ammontare  delle  somme  richieste  e'  risultato
superiore allo stanziamento per l'anno 2016 di 20 milioni di euro; 
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'8  agosto
2017 integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 17 gennaio 2018 per il riparto proporzionale del fondo per l'anno
2017 di 19,5 milioni di euro; 
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10  ottobre
2018 per l'anno 2018 di 20 milioni di euro,  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 6  giugno  2020  per  l'anno  2019  di
19.823.362,00; 
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  6  agosto
2021 con il quale si e' provveduto al riparto del fondo, ivi  incluse
le  precedenti  richieste  non  soddisfatte  integralmente   per   le
annualita' 2016, 2017, 2018 e 2019, per l'anno 2020 di 10.000.000,00; 
  Visto il decreto dirigenziale del  Ministero  dell'interno  del  25
novembre 2021 con il quale sono state disciplinate le modalita' delle
richieste per l'accesso al fondo per l'anno 2021, mediante domanda da
presentare in modalita'  telematica  sul  sito  web  della  Direzione
centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interno
e territoriali del Ministero dell'interno; 
  Considerato che per l'anno 2021, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  deve
provvedere, alla ripartizione  del  predetto  Fondo,  che  ammonta  a
10.000.000,00 euro, in favore dei comuni che ne abbiano fatto domanda
entro il 20 dicembre 2021, con  le  modalita'  stabilite  dal  citato
decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 25 novembre 2021; 
  Rilevato  che  alla  data  del  20  dicembre  2021  sono  pervenute
telematicamente nove richieste di contributo erariale di cui otto non
ritenute ammissibili per mancanza dei requisiti previsti dalla citata
normativa; 
  Ritenuto pertanto, che con le risorse disponibili per  l'anno  2021
pari a 10.000.000,00 euro, occorre attribuire  contributi  ai  comuni
per le somme per un importo complessivo pari a 3.773.631,68 euro; 
  Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 16 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Ripartizione  del  Fondo  per  i  contenziosi  connessi  a   sentenze
  esecutive relative a calamita' o cedimenti, per l'anno 2021  
 
  1. Per l'anno 2021, il Fondo per i contenziosi connessi a  sentenze
esecutive relative a calamita' o cedimenti, di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge  n.  113   del   24   giugno   2016,   convertito   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.  160,  e  successive
modificazioni, in misura pari a 10.000.000,00.  di  euro,  conservate
nel  conto  residui,  sono  parzialmente  ripartite   per   l'importo
complessivo di euro 3.373.631,68, a favore del Comune di San Giuliano
di Puglia, che ne ha fatto richiesta, per far fronte alle  spese  che
e' obbligato a sostenere, di ammontare complessivo  superiore  al  50
per cento delle spese correnti risultanti dalla  media  degli  ultimi
tre rendiconti approvati e rettificati del contributo percepito nelle
pregresse annualita', a seguito di sentenze esecutive di risarcimento
conseguenti a  calamita'  naturali  o  cedimenti  strutturali,  o  ad
accordi transattivi ad  esse  collegate,  verificatisi  entro  il  25
giugno 2016, cosi' come indicato nell'allegato A),  che  forma  parte
integrante del provvedimento. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 luglio 2022 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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