Art. 2 
 
                        Misure di attuazione 
 
  1. Ai fini dell'attribuzione del finanziamento di euro  20  milioni
previsto dall'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021,  dovranno  essere
perfezionati gli atti richiamati dal precedente articolo 1 e dovranno
essere approvati  i  successivi  livelli  di  progettazione  per  gli
interventi di natura strutturale, ai sensi  di  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto  ministeriale
MEF  15  luglio  2021.  In  particolare,  e  quale   condizione   per
l'erogazione delle risorse, dovra' essere definita  la  procedura  di
acquisizione degli  immobili  destinati  alla  sede  della  SNA,  nel
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per  legge  previste  e
nei termini stabiliti dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021. 
  2. Ai fini dell'attuazione dell'intervento oggetto  della  presente
ordinanza, si applicano le misure  di  semplificazione  previste  dal
decreto-legge 18 luglio 2020, n.  76,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 12 settembre 2020, n. 120 nonche'  dal  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77 come convertito con modificazioni nella  legge  29
luglio 2021, n. 108.