Art. 2 Misure di attuazione 1. Ai fini dell'attribuzione del finanziamento di euro 20 milioni previsto dall'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021, dovranno essere perfezionati gli atti richiamati dal precedente articolo 1 e dovranno essere approvati i successivi livelli di progettazione per gli interventi di natura strutturale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021. In particolare, e quale condizione per l'erogazione delle risorse, dovra' essere definita la procedura di acquisizione degli immobili destinati alla sede della SNA, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per legge previste e nei termini stabiliti dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021. 2. Ai fini dell'attuazione dell'intervento oggetto della presente ordinanza, si applicano le misure di semplificazione previste dal decreto-legge 18 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120 nonche' dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 come convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108.