Art. 4 
 
         Struttura di supporto al complesso degli interventi 
 
  1. Per  il  supporto  dei  processi  tecnici  e  amministrativi  di
attuazione  del  complesso  degli  interventi,  presso  il   soggetto
attuatore puo' operare una struttura coordinata dal sub Commissario. 
  2. La struttura di cui al comma 1 e' composta  da  professionalita'
qualificate, interne ed  esterne,  ove  occorresse  anche  dotate  di
competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi
di  quanto  disposto  dall'art.  6,   comma   1,   secondo   periodo,
dell'ordinanza n. 110 del 2020  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse. 
  3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui  costo  e'
ricompreso nel limite del 2%  dell'importo  dei  lavori,  nelle  more
dell'attivazione  delle  convenzioni  di  cui  all'art.   8,   ultimo
capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate
dal sub Commissario: 
    a) mediante affidamento  diretto  dei  servizi  di  supporto  nel
limite di euro 150.000,00 nel  caso  di  affidamento  di  servizi  ad
operatori economici; 
    b)  mediante  avviso  da  pubblicarsi  per  almeno  10  giorni  e
valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui  all'art.  2
dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021,  come  modificata
con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022; 
  4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne  di
cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti,
provvede alla stipula dei relativi contratti o a  conferire  appositi
incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n.  165
del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei  quadri  economici
degli interventi da realizzare.