Art. 5 
 
              Modalita' di esecuzione degli interventi. 
     Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative 
 
  1. Per i motivi di cui in  premessa  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109  e
110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo'  realizzare  gli
interventi  di  cui  all'art.  1  secondo   le   seguenti   modalita'
semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli  4
e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei  principi  di
tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando  il  rispetto  del
principio di rotazione; 
    b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera  d),  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, alla procedura  negoziata,  senza  previa
pubblicazione del bando di gara,  di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, con almeno  cinque  operatori  economici,
ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato  o  tramite
elenchi di operatori economici.  L'avviso  riportante  l'esito  della
procedura di affidamento contiene l'indicazione  anche  dei  soggetti
invitati. 
  2.  Il  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  sub   Commissario,
individua le opere per cui applicare i  processi  di  rendicontazione
della  sostenibilita'  degli  edifici  in  conformita'  a  protocolli
energetico ambientali,  rating  system  nazionali  o  internazionali,
avendo ad obiettivo il raggiungimento delle  relative  certificazioni
di sostenibilita'. 
  3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma
4, e 148, comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
soggetto attuatore puo' ricorrere alla possibilita' di esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59,  comma  1,  quarto
periodo, del decreto legislativo n. 50  del  2016,  puo'  affidare  i
lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo.  In  tal  caso,
entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione  dei  progetti,  il
soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle  prestazioni  oggetto
di contratto sotto riserva di legge. 
  5.  Nei  limiti  della  soglia  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria
e architettura per la ricostruzione, riparazione e  ripristino  delle
opere di cui alla  presente  ordinanza,  possono  essere  oggetto  di
partizione  qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'  tipologiche   e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome  e  separabili,  ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi  di
recupero modulare di un  unico  edificio  per  renderlo  parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi. 
  6. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate al comma
1 del presente articolo. 
  7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019,
il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno  esaminate
prima della verifica dell'idoneita'  degli  offerenti  applicando  la
procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016 anche per  le  procedure  negoziate,  senza  bando,  di  cui
all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini
ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata
se specificamente prevista negli inviti. 
  8.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli   strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  9.  Al  fine  di  accelerare  l'approvazione  dei  progetti  e   la
cantierizzazione delle opere, il soggetto  attuatore,  in  deroga  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  puo'
effettuare l'accertamento della conformita' urbanistica delle  opere,
l'apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   e    la
dichiarazione di pubblica utilita', di cui  ai  capi  II  e  III  del
titolo II, del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001 sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica. 
  10. Per gli interventi di ricostruzione conforme, non e'  richiesta
l'autorizzazione   paesaggistica   ai    sensi    della    «Circolare
interpretativa di particolari questioni relative  alla  ricostruzione
pubblica  e  privata,   anche   con   riferimento   al   decreto   di
"Semplificazione" 76/2020», prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio  2021,
paragrafo 2. Analogamente, nei casi previsti dall'art.  2,  comma  2,
del protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo
per il sisma 2016, l'ente  Parco  Nazionale  dei  Monti  Sibillini  e
l'ente Parco Nazionale del Gran Sasso  e  Monti  della  Laga  per  la
definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato
con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021, non e' richiesto
il previo nulla osta dell'ente parco, di cui all'art. 13 della  legge
n. 394 del 1991, ne' la valutazione di incidenza  ambientale  (VIncA)
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 397 del 1997 per
gli interventi che ricadono nei siti di interesse comunitario di  cui
alla direttiva «Habitat» 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora  e  della  fauna
selvatiche. 
  11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori ed assicurare la continuita' dei cantieri, il
soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il  doppio  turno  di
lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei
lavoratori. Il ricorso al doppio turno  di  lavorazione  deve  essere
inserito nell'offerta economica. 
  12. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  13. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub Commissario. 
  14.  La  progettazione,  oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche
ad assicurare la massima contrazione dei tempi di  realizzazione  dei
lavori. 
  15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza,
agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le  norme
del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto  legislativo
n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del  31  maggio  2021
ove applicabili e piu' favorevoli.