Art. 6 Interventi su beni di proprietà -privata 1. Agli interventi necessari per consentire la rapida messa in sicurezza degli edifici privati pericolanti che nella frazione di Campicino ostacolano la ricostruzione e non permettono l'accesso alla frazione, si applica l'art. 7 dell'ordinanza n. 111 del 2021. 2. Per consentire la realizzazione di un anello nella frazione di Boccioni necessario a garantire il regolare flusso dei veicoli e dei mezzi adibiti alla ricostruzione, il soggetto attuatore provvede ai sensi dell'art. 5 del d.l.lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, al ripristino del tratto di strada gia' esistente, ivi compreso il tratto di strada vicinale e promuove, a tal fine, la costituzione del consorzio di cui al citato art. 5. Al fine di assicurare la necessaria unitarieta' della progettazione e della realizzazione dei lavori, l'intervento unitario e' finanziato e realizzato, in deroga al citato d.l.lgt 1446 del 1918 in applicazione esclusiva della disciplina della ricostruzione pubblica, secondo le norme acceleratorie di cui all'art. 5, a valere sui fondi della ricostruzione pubblica. La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che i privati proprietari del tratto vicinale aventi titolo al contributo prestino il loro consenso all'applicazione della procedura ivi indicata mediante un apposito accordo stipulato con il soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con espressa rinuncia a ogni indennizzo. Nell'accordo i privati proprietari prestano altresi' il loro incondizionato consenso al progetto, per come sara' definito dal soggetto attuatore, ed assumono l'impegno di fornire, anche tramite professionisti di loro fiducia, puntuali indicazioni concernenti le parti del complesso unitario di loro proprieta', secondo le modalita' ed entro il termine perentorio che sara' stabilito del soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario.