Art. 7 
 
                   Conferenza dei servizi speciale 
 
  1. Al fine di accelerare e semplificare  ulteriormente  l'attivita'
amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto  1990,  n.
241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza
di servizi speciale, che opera ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020. 
  2. La Conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede  e
ne dirige i lavori, i quali  possono  svolgersi  anche  in  modalita'
telematica. La conferenza speciale si  svolge,  di  norma,  in  forma
simultanea e in modalita' sincrona. 
  3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle  vigenti
disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data dell'indizione della stessa. 
  4. La determinazione  motivata  di  conclusione  della  Conferenza,
adottata dal sub Commissario, sostituisce  a  ogni  effetto  tutti  i
pareri, intese,  concerti,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,
comunque denominati, inclusi quelli di  gestori  di  beni  o  servizi
pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera
acquisito l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero  abbia
espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni  che  non
costituiscono oggetto del procedimento. Il  dissenso  manifestato  in
sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a  pena
di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie
ai fini dell'assenso.  Le  prescrizioni  o  condizioni  eventualmente
indicate ai fini dell'assenso o del  superamento  del  dissenso  sono
espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative  a
un vincolo derivante da una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
amministrativo  generale  ovvero  discrezionalmente  apposte  per  la
migliore tutela dell'interesse pubblico. 
  5. In caso di  motivato  dissenso  espresso  da  un'amministrazione
preposta  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
patrimonio storico-artistico o  alla  tutela  della  salute  e  della
pubblica incolumita', la questione,  in  deroga  all'art.  14-quater,
comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla  decisione  del
Commissario, che si pronuncia entro quindici  giorni,  previa  intesa
con la regione o le regioni interessate,  in  caso  di  dissenso  tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la  regione  e  gli  enti  locali
interessati, in caso di dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e'
raggiunta entro sette giorni, il commissario puo'  comunque  adottare
la decisione. 
  6. I pareri, le  autorizzazioni,  i  nulla-osta  o  altri  atti  di
assenso, comunque  denominati,  necessari  alla  realizzazione  degli
interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma
2, sono resi dalle amministrazioni  competenti  entro  trenta  giorni
dalla richiesta e, decorso inutilmente  tale  termine,  si  intendono
acquisiti con esito positivo. 
  7. La Conferenza di cui al presente articolo  opera  per  tutta  la
durata degli interventi di cui all'art. 1.