Art. 8 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1. Per la rapida risoluzione delle  controversie  o  delle  dispute
tecniche  di  ogni  natura  che  dovessero  insorgere  in  corso   di
esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario,  e
per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore,  sentito
il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di
cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi
previste, anche per i contratti di importo inferiore alle  soglie  di
cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione
dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del  collegio
consultivo  tecnico  di  ciascun  contratto  di  cui  alla   presente
ordinanza, il soggetto attuatore  preferibilmente  designa  sempre  i
medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione  alle
relative sedute, in deroga  al  comma  8,  dell'art.  6,  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente  del  collegio
consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario  secondo
le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109  del
2020; in  caso  di  mancata  costituzione  dell'elenco  previsto  dal
richiamato art. 5, comma  3,  dell'ordinanza  n.  109  del  2020,  il
presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita'
dal medesimo individuate. 
  4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico  si  applica
la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo
n. 76 del 2020. 
  5. Il Comune di Fiastra,  sentito  il  sub  Commissario,  individua
prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni
e i compiti del  collegio  consultivo  tecnico.  Con  riferimento  al
compenso  da  riconoscere  ai  componenti  del  collegio   consultivo
tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n.  109
del  2020.  I  compensi  dei  membri  del  collegio  sono   computati
all'interno  del  quadro  economico  dell'opera  alla   voce   «spese
impreviste».