Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite
massimo di euro 9.813.500,00 che trovano  copertura  quanto  ad  euro
1.050.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza
n. 109 del 2020  e  quanto  ad  euro  8.763.500,00,  a  valere  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita',  come  da
importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza. 
  1. L'importo da finanziare per singolo  intervento  e'  determinato
all'esito dell'approvazione del progetto  nel  livello  definito  per
ciascun appalto. 
  2.  Fatte  salve  le  modifiche  preventivamente  individuate   nei
documenti  di  gara  ed  eventuali  ulteriori  esigenze  strettamente
connesse  alla  realizzazione  della  singola  opera,  le   eventuali
disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate: 
    a) per il completamento dell'opera  da  cui  le  stesse  si  sono
generate; in tal caso il  sub  Commissario  autorizza  il  Comune  di
Fiastra all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; 
    b) per il completamento degli interventi  su  altri  edifici  tra
quelli di cui all'art. 1, anche a  copertura  di  eventuali  maggiori
costi  dei  singoli  interventi;  in  tal  caso  il  sub  Commissario
autorizza,  con  proprio  decreto  e  su   delega   del   Commissario
straordinario,  l'utilizzo  delle   disponibilita'   finanziarie   su
proposta del Comune di Fiastra. 
  3. Ai fini di quanto previsto al comma 2: 
    a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli
edifici  derivanti  da  ribassi  d'asta  sono   rese   immediatamente
disponibili nella misura dell'80% dell'importo; 
    b)  all'esito  del  collaudo  sono  rese  disponibili  tutte   le
disponibilita' finanziarie maturate a  qualsiasi  titolo  sul  quadro
economico. 
  4. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma  3
non fossero sufficienti a coprire gli  scostamenti  tra  gli  importi
degli  interventi  programmati  e  quelli  effettivamente   derivanti
dall'approvazione dei progetti e dai  relativi  computi  metrici,  ai
relativi  oneri  si  provvede  con   le   risorse   del   «Fondo   di
accantonamento  per  le  ordinanze  speciali»  di  cui   all'art.   3
dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il  Commissario
straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie
per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 
  5. Ove non ricorra l'ipotesi  di  cui  al  comma  4,  le  eventuali
economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1,
tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 
  6. Agli interventi in possesso dei requisiti per il  riconoscimento
degli incentivi del decreto interministeriale  16  febbraio  2016  da
parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica  l'art.  8
dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della  rideterminazione  degli
importi e del concorso alla copertura  finanziaria  conseguente  agli
incentivi provenienti dal conto termico.