Art. 3 
 
                        Dotazione finanziaria 
               e ripartizione finanziaria territoriale 
 
  1. La dotazione finanziaria del bando  di  cui  all'Allegato  1  e'
complessivamente pari a 60 milioni di euro a valere sulle risorse del
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.
59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016. 
  2. La dotazione finanziaria del bando  di  cui  all'Allegato  2  e'
complessivamente pari a 40 milioni di euro a valere sulle risorse del
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.
59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016. 
  3. Le risorse per ogni bando sono assegnate alle due aree  sismiche
oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33%  per
il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere  sismico  2016.  Gli
interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono
in tal ottica imputati per la meta' al cratere sismico 2009 e per  la
meta' al cratere sismico 2016. Per  il  cratere  2016  dovra'  essere
assicurato il rispetto delle  percentuali  di  riparto  per  ciascuna
delle quattro regioni sulla base delle determinazioni  assunte  dalla
cabina di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009  la  ripartizione  delle
risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del  cratere  e'
rimessa alle decisioni della  struttura  tecnica  di  missione  sisma
2009. Il soggetto gestore  provvede  ad  adottare  le  determinazioni
conseguenti. 
  4. Ove si  registri  un'insufficienza  di  domande  in  un  cratere
sismico o in una o piu' regioni all'interno del cratere 2016, tale da
comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto
dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri  di
equa ripartizione tra i territori,  con  decisione  della  cabina  di
coordinamento,  su  proposta  della  regione  interessata   o   della
struttura di missione  2009,  le  relative  risorse  potranno  essere
alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per  altri
territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza  relative
ad altre linee di intervento. In mancanza, e  comunque  in  qualunque
altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le  stesse  potranno
essere riassegnate ai richiedenti dell'altro  cratere  sismico  o  di
altre regioni. 
  5. In ciascun bando oggetto della presente ordinanza  le  modalita'
di riparto delle risorse sono specificate  secondo  quanto  riportato
nei precedenti commi 3 e 4.