Art. 3 Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale 1. La dotazione finanziaria del bando di cui all'Allegato 1 e' complessivamente pari a 60 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016. 2. La dotazione finanziaria del bando di cui all'Allegato 2 e' complessivamente pari a 40 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016. 3. Le risorse per ogni bando sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la meta' al cratere sismico 2009 e per la meta' al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovra' essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla cabina di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere e' rimessa alle decisioni della struttura tecnica di missione sisma 2009. Il soggetto gestore provvede ad adottare le determinazioni conseguenti. 4. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o piu' regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre linee di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni. 5. In ciascun bando oggetto della presente ordinanza le modalita' di riparto delle risorse sono specificate secondo quanto riportato nei precedenti commi 3 e 4.