Art. 4 Soggetto gestore 1. Ferma restando la titolarita' della misura, che rimane in capo ai soggetti attuatori, ossia il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e il coordinatore della struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009, il soggetto gestore per l'attuazione e' individuato nell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 21, codice fiscale 01484460587, partita IVA 01000211001. 2. Unioncamere agisce come soggetto delegato in nome e per conto del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 e del coordinatore della struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009. 3. Unioncamere, in qualita' di soggetto gestore, ha l'incarico di realizzare le seguenti attivita': a) gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla disciplina di legge in materia di aiuti di stato, il supporto in materia, la gestione delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali ad essi relative; b) promozione; c) assistenza tecnico-gestionale (tutoring) e informativa; d) trasmissione ai soggetti attuatori degli esiti delle istruttorie condotte e dei provvedimenti di concessione adottati; e) erogazione delle agevolazioni; f) monitoraggio, rendicontazione e reporting; g) proposizione revoca dei finanziamenti, nei casi previsti; h) gestione, per quanto di competenza, dell'eventuale contenzioso inerente i finanziamenti in oggetto. 4. In particolare, nelle attivita' di cui al comma 3 sono ricompresi gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione delle agevolazioni, nonche' tutti gli ulteriori adempimenti a queste connessi. 5. Le attivita' descritte al comma 3 del presente articolo sono svolte da Unioncamere fino al 31 dicembre 2026. 6. Per l'esecuzione delle attivita' oggetto della presente ordinanza, Unioncamere si avvale del proprio personale, di quello delle societa' ed enti del Sistema camerale eventualmente, nonche', nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti o anche di soggetti/societa' esterni, laddove ne ricorra la necessita' in funzione delle specifiche modalita' attuative degli interventi previsti. 7. Ai fini del finanziamento degli interventi, e' istituito un comitato di valutazione composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalita' come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del comitato medesimo. Il comitato di valutazione e' costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresi' il presidente scelto tra i due membri designati dai soggetti attuatori. Il comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.