Art. 5 
 
                           Aiuti di stato 
 
  1. Il soggetto gestore opera nel rispetto  della  disciplina  degli
aiuti di Stato. In particolare, gli aiuti potranno  essere  concessi,
anche in combinazione tra loro: 
    a) in base alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo per le  misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19 del 18 marzo 2020 e successive modificazioni,  nel  rispetto
di   tutte   le   condizioni    ivi    stabilite,    subordinatamente
all'autorizzazione della Commissione europea; 
    b) in base alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo  di  crisi  per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, nel rispetto di tutte
le  condizioni  ivi  stabilite,  subordinatamente  all'autorizzazione
della Commissione europea; 
    c) ai sensi degli articoli 14 e 17 del regolamento 651/2014 della
Commissione, qualora non venissero accordate le autorizzazioni di cui
alle lettere precedenti,  o  se  le  concessioni  dovessero  avvenire
successivamente alla scadenza stabilita dalle rispettive sezioni; 
    d) ai sensi dell'art. 18 del regolamento 651/2014; 
    e) ai sensi dell'art. 22 del regolamento 651/2014; 
    f) ai sensi dell'art. 53 del regolamento 651/2014; 
    g) ai sensi dell'art. 55 del regolamento 651/2014; 
    h) in regime «de minimis», nel rispetto delle condizioni previste
dal regolamento 1407/2013 della Commissione.