Art. 5 Aiuti di stato 1. Il soggetto gestore opera nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. In particolare, gli aiuti potranno essere concessi, anche in combinazione tra loro: a) in base alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 18 marzo 2020 e successive modificazioni, nel rispetto di tutte le condizioni ivi stabilite, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea; b) in base alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, nel rispetto di tutte le condizioni ivi stabilite, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea; c) ai sensi degli articoli 14 e 17 del regolamento 651/2014 della Commissione, qualora non venissero accordate le autorizzazioni di cui alle lettere precedenti, o se le concessioni dovessero avvenire successivamente alla scadenza stabilita dalle rispettive sezioni; d) ai sensi dell'art. 18 del regolamento 651/2014; e) ai sensi dell'art. 22 del regolamento 651/2014; f) ai sensi dell'art. 53 del regolamento 651/2014; g) ai sensi dell'art. 55 del regolamento 651/2014; h) in regime «de minimis», nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento 1407/2013 della Commissione.