Art. 4 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Ferma restando la titolarita' della misura, che rimane  in  capo
ai soggetti attuatori, ossia  il  Commissario  straordinario  per  la
ricostruzione nei territori interessati  dal  sisma  del  2016  e  il
Coordinatore della Struttura di Missione per la  ricostruzione  e  lo
sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009,  il  soggetto  gestore
per l'attuazione e' individuato nell'Unione italiana delle Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura  (Unioncamere),  ente
con personalita' giuridica di diritto pubblico, con  sede  legale  in
Roma, piazza Sallustio, 21, Codice Fiscale 01484460587. 
  2. Unioncamere agisce come soggetto delegato in nome  e  per  conto
del Commissario straordinario  per  la  ricostruzione  nei  territori
interessati dal Sisma 2016 e  del  coordinatore  della  Struttura  di
missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal
Sisma 2009. 
  3. Unioncamere, in qualita' di soggetto gestore, ha  l'incarico  di
realizzare le seguenti attivita': 
    a. gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli
atti richiesti dalla disciplina di  legge  in  materia  di  aiuti  di
stato, il supporto in materia,  la  gestione  delle  comunicazioni  e
delle relazioni istituzionali ad essi relative; 
    b. promozione; 
    c. supporto tecnico-gestionale e informativo; 
    d.  trasmissione  ai  soggetti  attuatori   degli   esiti   delle
istruttorie condotte; 
    e. erogazione delle agevolazioni; 
    f. monitoraggio, rendicontazione e reporting; 
    g. proposizione revoca dei finanziamenti, nei casi previsti; 
    h. gestione, per quanto di competenza, dell'eventuale contenzioso
inerente i finanziamenti in oggetto. 
  4.  In  particolare,  nelle  attivita'  di  cui  al  comma  3  sono
ricompresi  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  riguardanti
l'istruttoria e la valutazione delle  domande  e  l'erogazione  delle
agevolazioni,  nonche'  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  a  queste
connessi. 
  5. Le attivita' descritte al comma 3  del  presente  articolo  sono
svolte da Unioncamere fino al 31 dicembre 2026. 
  6.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  oggetto   della   presente
ordinanza, Unioncamere si avvale del  proprio  personale,  di  quello
delle societa' ed enti del Sistema  camerale  nonche'  eventualmente,
nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  della  collaborazione   di
consulenti o anche di soggetti/societa' esterni, laddove  ne  ricorra
la necessita' in funzione delle specifiche modalita' attuative  degli
interventi previsti.