Art. 5 
 
           Forme di collaborazione tra pubblico e privato 
 
  1. Per assicurare la rapida ed efficace attuazione degli interventi
previsti dalla sub-misura B2 «Turismo, cultura, sport e  inclusione»,
linea di intervento B2.2 «Contributi destinati  a  soggetti  pubblici
per iniziative di  Partenariato  speciale  pubblico  privato  per  la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale
del territorio» del PNC sisma, nel rispetto  degli  obiettivi  e  del
cronogramma stabiliti dal decreto del 15  luglio  2021  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  gli  enti  locali   e   le   altre
amministrazioni pubbliche comprese  nel  novero  di  cui  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai suoi  allegati,  al  fine  di
promuovere la valorizzazione culturale e ambientale  del  territorio,
anche in chiave socio-economica e turistica,  attivano  le  forme  di
collaborazione con soggetti privati di cui d'appresso. 
  2.   In   relazione   alle   caratteristiche   e   alle   finalita'
dell'intervento, le  forme  di  collaborazione  ammissibili  sono  le
seguenti: 
    a. i partenariati speciali  pubblico-privato  previsti  dall'art.
151 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, basati  su
procedure semplificate di individuazione del partner privato,  e  che
sono da intendersi applicabili, anche in deroga  alla  disciplina  di
legge vigente, ai sensi dell'art.  2  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n.  189,  ad  ogni  intervento  ammissibile  nell'ambito  delle
finalita' indicate nel bando allegato,  e  dunque  finalizzati  anche
alla valorizzazione e gestione di beni culturali  e  paesaggistici  a
fini sociali, turistico-culturali e ricreativi; 
    b. la concessione,  la  locazione,  l'affitto  del  bene  oggetto
dell'intervento o altro contratto pubblico con un partner privato, da
selezionare sulla base dello schema di avviso pubblico allegato (all.
3); la scelta del partner privato dovra' essere  effettuata  mediante
l'acquisizione di un progetto gestionale ed economico  presentato  da
operatori economici o enti del  terzo  settore,  nell'ambito  di  una
procedura ad evidenza pubblica e di un confronto concorrenziale,  che
garantisca l'affidabilita'  e  la  stabilita'  dell'iniziativa  e  la
coerenza con gli obiettivi della linea d'intervento. 
  3. Nel caso della procedura di cui alla lettera  a)  del  comma  2,
l'ente  pubblico  dovra'  concludere,   in   tempo   utile   per   la
presentazione della domanda, la fase di selezione del partner privato
nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 19 e 151  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  pubblicando  sul  proprio  sito
internet istituzionale, per almeno trenta  giorni,  apposito  avviso,
con il quale si rende  nota  la  ricerca  di  partner  per  specifici
interventi.  La   definizione   dell'accordo   di   partenariato   e'
condizionata all'ammissione a finanziamento del  progetto  presentato
dall'ente pubblico. 
  4. Nel caso della procedura di cui alla lettera b)  del  precedente
comma 2, l'amministrazione interessata pubblica l'avviso, sulla  base
dello schema  di  cui  all'allegato  4,  sul  proprio  sito  internet
istituzionale, e provvede a dare la  piu'  ampia  informazione  nelle
forme previste, assegnando il termine finale di  presentazione  della
proposta da  parte  dei  soggetti  privati  in  tempo  utile  per  la
presentazione della propria domanda. 
  5. Nei casi previsti dai precedenti commi 3 e 4,  l'amministrazione
proponente dovra' concludere il procedimento di scelta del contraente
con provvedimento motivato da trasmettere unitamente alla domanda  di
contributo entro il termine previsto dal bando.  Negli  stessi  casi,
l'amministrazione proponente, ove abbia gia' ricevuto una proposta di
valorizzazione,  provvede  a  pubblicare  l'avviso   dando   atto   e
conoscenza della proposta ricevuta, e assegnando congruo termine  per
un  confronto  concorrenziale  con  ogni  altro  possibile   soggetto
interessato; trascorso il periodo di  pubblicazione  dell'avviso,  il
contratto  puo'  essere  liberamente  negoziato,  nel  rispetto   dei
principi di imparzialita', di parita' di trattamento, di legalita'  e
di moralita' previsti dagli articoli 4 e 80 del  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
  6. E' fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  relative  misure  di  prevenzione,  delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del  paesaggio,  nonche'
dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza   all'Unione
europea. 
  7.  I  soggetti  pubblici  individuati  quali   beneficiari   degli
interventi,  che   avessero   gia'   promosso   forme   speciali   di
partenariato, possono trasformare tali forme in partenariati speciali
ai sensi del comma 2. 
  8. Fermo restando che la linea di intervento  e'  dedicata  in  via
prioritaria a promuovere  forme  di  collaborazione  e  sinergia  tra
iniziativa pubblica e iniziativa e capacita' privata,  e'  consentita
la proposta di progetti fondati sulla gestione diretta  del  bene  da
parte dell'amministrazione proponente, anche attraverso  societa'  in
house, fatta salva la non finanziabilita' dei costi di  funzionamento
a regime.