Art. 5 Forme di collaborazione tra pubblico e privato 1. Per assicurare la rapida ed efficace attuazione degli interventi previsti dalla sub-misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di Partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del PNC sisma, nel rispetto degli obiettivi e del cronogramma stabiliti dal decreto del 15 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche comprese nel novero di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai suoi allegati, al fine di promuovere la valorizzazione culturale e ambientale del territorio, anche in chiave socio-economica e turistica, attivano le forme di collaborazione con soggetti privati di cui d'appresso. 2. In relazione alle caratteristiche e alle finalita' dell'intervento, le forme di collaborazione ammissibili sono le seguenti: a. i partenariati speciali pubblico-privato previsti dall'art. 151 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, basati su procedure semplificate di individuazione del partner privato, e che sono da intendersi applicabili, anche in deroga alla disciplina di legge vigente, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad ogni intervento ammissibile nell'ambito delle finalita' indicate nel bando allegato, e dunque finalizzati anche alla valorizzazione e gestione di beni culturali e paesaggistici a fini sociali, turistico-culturali e ricreativi; b. la concessione, la locazione, l'affitto del bene oggetto dell'intervento o altro contratto pubblico con un partner privato, da selezionare sulla base dello schema di avviso pubblico allegato (all. 3); la scelta del partner privato dovra' essere effettuata mediante l'acquisizione di un progetto gestionale ed economico presentato da operatori economici o enti del terzo settore, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica e di un confronto concorrenziale, che garantisca l'affidabilita' e la stabilita' dell'iniziativa e la coerenza con gli obiettivi della linea d'intervento. 3. Nel caso della procedura di cui alla lettera a) del comma 2, l'ente pubblico dovra' concludere, in tempo utile per la presentazione della domanda, la fase di selezione del partner privato nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicando sul proprio sito internet istituzionale, per almeno trenta giorni, apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di partner per specifici interventi. La definizione dell'accordo di partenariato e' condizionata all'ammissione a finanziamento del progetto presentato dall'ente pubblico. 4. Nel caso della procedura di cui alla lettera b) del precedente comma 2, l'amministrazione interessata pubblica l'avviso, sulla base dello schema di cui all'allegato 4, sul proprio sito internet istituzionale, e provvede a dare la piu' ampia informazione nelle forme previste, assegnando il termine finale di presentazione della proposta da parte dei soggetti privati in tempo utile per la presentazione della propria domanda. 5. Nei casi previsti dai precedenti commi 3 e 4, l'amministrazione proponente dovra' concludere il procedimento di scelta del contraente con provvedimento motivato da trasmettere unitamente alla domanda di contributo entro il termine previsto dal bando. Negli stessi casi, l'amministrazione proponente, ove abbia gia' ricevuto una proposta di valorizzazione, provvede a pubblicare l'avviso dando atto e conoscenza della proposta ricevuta, e assegnando congruo termine per un confronto concorrenziale con ogni altro possibile soggetto interessato; trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialita', di parita' di trattamento, di legalita' e di moralita' previsti dagli articoli 4 e 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 6. E' fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 7. I soggetti pubblici individuati quali beneficiari degli interventi, che avessero gia' promosso forme speciali di partenariato, possono trasformare tali forme in partenariati speciali ai sensi del comma 2. 8. Fermo restando che la linea di intervento e' dedicata in via prioritaria a promuovere forme di collaborazione e sinergia tra iniziativa pubblica e iniziativa e capacita' privata, e' consentita la proposta di progetti fondati sulla gestione diretta del bene da parte dell'amministrazione proponente, anche attraverso societa' in house, fatta salva la non finanziabilita' dei costi di funzionamento a regime.